Cassazione Civile, Ordinanza n. 14863/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Banca d'Italia a una ex sindaca effettiva del collegio sindacale di una banca cooperativa, per asserite carenze nei controlli, omissioni/inesatte comunicazioni all'Organo di Vigilanza e mancato rispetto di requisiti patrimoniali. L'interessata ha impugnato la sanzione ex art. 145 t.u.b. davanti alla Corte d'appello, che ha respinto l'opposizione. In cassazione la ricorrente ha articolato nove motivi: ha contestato, con censure ex art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c. e art. 360 n. 5 c.p.c., l'accertamento dell'omessa contabilizzazione di perdite su crediti per 12 milioni e la lettura delle risultanze documentali; ha dedotto omesso esame di fatti decisivi in tema di presìdi antiriciclaggio, disfunzioni del processo amministrativo-contabile, canali informativi con l'Organo di Vigilanza, affidamenti a nuova clientela e gestione del contenzioso; ha inoltre censurato la valutazione di proporzionalità della sanzione ai sensi dell'art. 11 l. 689/1981. La ricorrente ha anche prodotto documentazione sopravvenuta relativa a un giudizio civile di responsabilità e a un procedimento penale, ma la Corte ha ritenuto tali atti irrilevanti nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e nono motivi, e inammissibili il settimo e l'ottavo. In particolare, ha affermato che la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo, senza omettere fatti decisivi, e aveva correttamente applicato i principi sul riparto dell'onere della prova nelle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia. Ha inoltre ribadito che i sindaci bancari sono tenuti a un controllo attivo e continuo, anche sul merito delle delibere del CdA nei limiti imposti dalla normativa di settore, e che, per andare esenti da responsabilità, devono provare di avere diligentemente adempiuto ai loro obblighi. È stata confermata anche la valutazione di proporzionalità della sanzione, rapportata alla pluralità e gravità delle irregolarità e all'esito di dissesto dell'ente vigilato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 145 t.u.b.
indica il rimedio di opposizione/impugnazione della sanzione amministrativa irrogata dall'autorità di vigilanza bancaria
art. 2697 c.c.
richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che, nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative della Banca d'Italia, l'onere della prova dell'illecito grava sull'organo di vigilanza, fermo restando che il sanzionato deve provare di avere agito diligentemente per andare esente da colpa
art. 115 c.p.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non basta lamentare una diversa valutazione delle prove
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario, oggetto di discussione tra le parti; non consente una rivalutazione del merito o delle prove
art. 116 c.p.c.
è richiamato per escludere che la censura possa investire la maggiore forza persuasiva attribuita dal giudice ad alcune prove rispetto ad altre
art. 2403 c.c.
richiamato per delimitare i doveri di vigilanza del collegio sindacale
art. 52 t.u.b.
richiamato come base dell'obbligo di informazione e segnalazione verso l'autorità di vigilanza
legge n. 689 del 1981, art. 3
nei procedimenti sanzionatori amministrativi opera una presunzione di colpa a carico dell'autore della violazione, superabile solo provando di avere agito senza colpa
legge n. 689 del 1981, art. 11
la sanzione deve essere commisurata alla gravità della violazione, alla personalità dell'agente e all'opera svolta per eliminare o attenuare le conseguenze dell'infrazione
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotti o valorizzati fatti sopravvenuti o risultanze estranee al perimetro del giudizio di legittimità, poiché la Corte controlla solo la legalità della decisione impugnata e non rivaluta il merito.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione sia graficamente presente ma logicamente inidonea a rendere percepibile l'iter decisorio; non basta che la parte non condivida la ricostruzione del giudice.
- Per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. occorre allegare che il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte o fuori dai poteri officiosi; è invece inammissibile la censura che miri a ottenere una diversa ponderazione del materiale istruttorio.
- Nel paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non l'omessa considerazione di singoli argomenti probatori o una rivalutazione complessiva della prova.
- I sindaci di una banca devono esercitare una vigilanza attiva, continua e specifica, non limitata al mero riscontro formale delle irregolarità, ma estesa anche al controllo di legittimità e, nei limiti del ruolo assegnato dalla normativa di settore, alla sorveglianza sul funzionamento della gestione.
- Nelle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, il destinatario della sanzione può andare esente da responsabilità solo provando di avere diligentemente adempiuto ai doveri imposti dalla normativa bancaria; la mera allegazione di essere rimasto all'oscuro delle condotte degli amministratori non è sufficiente.
- La proporzionalità della sanzione amministrativa va valutata in relazione alla gravità obiettiva delle irregolarità, alle funzioni rivestite dal trasgressore e all'eventuale attività svolta per prevenire o attenuare le conseguenze della violazione.
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