Cassazione Civile, Ordinanza n. 19498/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal CCNL per il personale non dirigente SIAE sottoscritto il 26.7.2012. Un ex dipendente, cessato dal servizio il 31.12.2011, ha chiesto di dichiarare illegittima la clausola dell'art. 1, comma 2, che esclude l'applicazione del contratto ai dipendenti già cessati, sostenendo che l'art. 66 del medesimo CCNL prevedesse un recupero inflattivo con rivalutazione del 2,09% delle retribuzioni in atto al 31.12.2009 a decorrere dall'1.1.2010. Chiedeva quindi il pagamento della somma corrispondente all'incremento per gli anni 2010 e 2011, a titolo retributivo o risarcitorio. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che la clausola di esclusione impedisse l'applicazione delle nuove previsioni contrattuali agli ex dipendenti e che l'aumento avesse natura retributiva, non di recupero inflattivo. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, e 66 del CCNL, oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale avesse travisato la domanda e l'effettiva finalità dell'art. 66.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il giudice di merito non aveva travisato l'oggetto della domanda e che l'interpretazione del CCNL compiuta dalla Corte d'appello era corretta: l'art. 1, comma 2, esclude espressamente l'applicazione del contratto ai dipendenti già cessati dal servizio, sicché il ricorrente, cessato il 31.12.2011, non poteva invocare l'art. 66; inoltre la previsione sulla rivalutazione del 2,09% è stata letta come incremento retributivo e non come meccanismo di recupero inflattivo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, CCNL personale non dirigente SIAE del 26.7.2012
Le disposizioni del presente contratto non si applicano ai dipendenti già cessati dal servizio
clausola chiara di esclusione soggettiva dell'applicazione del CCNL agli ex dipendenti
art. 66 CCNL personale non dirigente SIAE del 26.7.2012
Le retribuzioni in atto alla data del 31.12.2009 sono rivalutate del 2,09% a far data dal 01.01.2010
previsione letta come incremento retributivo, non come recupero inflattivo
artt. 1362 c.c. e ss.
le clausole del contratto collettivo si interpretano secondo i canoni legali di ermeneutica negoziale
art. 360 c.p.c., n. 3
la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi è denunciabile come violazione di legge
art. 360 c.p.c., n. 5
dedotto anche omesso esame di un fatto decisivo, ma il motivo è stato ritenuto infondato
art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
dà luogo, in caso di rigetto, all'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nell'interpretazione del contratto collettivo, il giudice deve apprezzare con pari rilievo il dato letterale e la ratio della clausola, senza attribuire priorità automatica all'uno o all'altra.
- Se il CCNL esclude espressamente i dipendenti già cessati dal servizio, le disposizioni sopravvenute non sono applicabili agli ex dipendenti, anche quando la domanda sia costruita come pretesa retributiva collegata a una previsione economica del contratto.
- La qualificazione di una previsione collettiva come recupero inflattivo o come incremento retributivo dipende dal testo complessivo della clausola e dal suo inserimento sistematico; l'uso del termine 'rivalutazione' non è di per sé decisivo in assenza di ulteriori elementi.
- La violazione o falsa applicazione di una clausola del contratto collettivo si censura in cassazione come violazione di legge, mediante corretta individuazione della regola negoziale e dei canoni ermeneutici applicabili.
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