Cassazione Penale, Sentenza n. 47347/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 07/03/2024 con cui il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di riconoscere, ai sensi dell'art. 81 c.p. e dell'art. 671 c.p.p., la continuazione tra precedenti condanne per reati diversi (tra cui reati in materia di stupefacenti, ricettazione e associazione per delinquere di tipo mafioso). Il ricorrente sosteneva che le condotte fossero parte di un medesimo disegno criminoso unitario risalente agli anni '90, collegato alla cosca Molè, e che le indagini e gli acquisti di stupefacenti fossero commissionati e finanziati dallo stesso gruppo, quindi sussisterebbero gli elementi per la continuazione tra le sentenze elencate.
La decisione
Il ricorso è stato respinto come infondato. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente applicato i criteri di diritto per verificare la continuazione: non emergono elementi concreti idonei a dimostrare che l'unitario "disegno criminoso" fosse già formato al momento del primo reato contestato (tra l'altro distante circa diciassette anni dai successivi contestati). La Corte ha richiamato la giurisprudenza sui criteri-indicatore (es. prossimità temporale, modalità, omogeneità del bene tutelato, condizioni di tempo e luogo) e ha osservato che la mera appartenenza allo stesso contesto criminale o la reiterazione di condotte non sono sufficienti a dimostrare la continuità ideativa richiesta dall'art. 81 c.p. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Richiesto per il riconoscimento della continuazione: va dimostrata una unitaria ideazione originaria delle plurime condotte. La decisione chiarisce che la continuazione richiede un "quid pluris" rispetto alla mera reiterazione o alla comune appartenenza a un contesto criminale; gli indici rivelatori sono la ridotta distanza temporale, le modalità concrete, l'omogeneità del bene tutelato e le condizioni di tempo e luogo.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in sede esecutiva per le verifiche sulla continuazione tra pene/sentenze; impone al giudice dell'esecuzione di valutare la sussistenza della continuazione in base agli elementi di fatto e di diritto.
art. 73 D.P.R. 309/1990
Norma sostanziale sugli illeciti in materia di stupefacenti; citata in relazione alla condanna anteriore che ha dato origine alla richiesta di continuazione.
art. 648 cod. pen.
Norma sulla ricettazione; indicata come uno dei reati oggetto delle precedenti condanne tra le quali si chiedeva la continuazione.
art. 416 bis cod. pen.
Norma sul reato di associazione mafiosa; citata perché la seconda sentenza contestata riguarda una condanna per associazione di tipo mafioso e il problema era verificare se vi fosse un progetto unitario già all'origine.
art. 12 quinques d.l. 306/1992 e art. 7 l. 203/1991
art. 12-quinques D.L. 306/1992 aggravato ex art. 7 L. 203/1991
Norme speciali citate in relazione ai reati contestati nella seconda sentenza; richiamate a titolo descrittivo tra le fattispecie oggetto della valutazione della continuazione.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p. è necessario provare che esistesse sin dall'origine un "disegno criminoso" unitario: la mera reiterazione di reati o l'appartenenza allo stesso contesto criminale non bastano.
- I principali indici utili alla verifica sono: prossimità temporale significativa tra le condotte, omogeneità delle modalità operative, omogeneità del bene giuridico tutelato e coincidenza o rilevanza delle condizioni di tempo e luogo; non è necessario che i reati siano stati progettati in ogni dettaglio, ma occorre una programmazione e una finalità unitaria discernibile.
- Un lungo intervallo temporale tra le condotte (es. anni) è un elemento logico che tende a escludere la continuazione salvo che non vi siano prove concrete che giustifichino una progettualità originaria frazionata nel tempo.
- In caso di richieste di continuazione tra reato associativo e reati 'fine', il giudice deve valutare se, al momento dell'ideazione dell'associazione, i reati fine fossero già previsti almeno in linea generale come strumenti del medesimo progetto criminoso.
- La decisione spetta al giudice del merito mediante un esame concreto e indiziario dei fatti: chi richiede il riconoscimento della continuazione deve offrire elementi di fatto significativi che consentano di risalire a un'unitaria ideazione originaria.
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