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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2713/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere nei confronti della ricorrente per i reati connessi allo spaccio di stupefacenti (art. 74 e art. 73 DPR 9 ottobre 1990 n. 309). La difesa ha contestato che i gravissimi indizi di partecipazione ad un'associazione per delinquere fossero basati soltanto sul fatto che la ricorrente trasportò e consegnò droga su incarico della sorella e del padre, senza prova della stabilità dell'apporto e dell'affectio societatis (non deducibile unicamente dal rapporto familiare). Ha inoltre contestato le esigenze cautelari, producendo contratto di lavoro e buste paga, la disponibilità di una zia ad ospitarla in luogo diverso dalla casa familiare e l'assenza di ulteriori coinvolgimenti nel periodo successivo all'arresto.

La decisione

Il Tribunale ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondati i gravi indizi in relazione al reato associativo ex art. 74 DPR 309/1990, sulla base della ripetuta commissione di illeciti in concorso, del ruolo svolto dalla ricorrente (trasporto, consegna, far accedere clienti in abitazione, fornitura sistematica a un acquirente), e della conoscenza dei meccanismi del gruppo; ha considerato il vincolo familiare come elemento rafforzativo dell'affectio societatis. Ha inoltre ritenuto sussistenti le esigenze cautelari valorizzando la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il basso reddito percettivo (circa 700 euro mensili), i precedenti per truffa e l'insufficiente utilità a collocare la ricorrente agli arresti domiciliari presso la zia, essendo tale collocazione vicino all'area di operatività del gruppo e non dimostrandosi la sua capacità di sostegno economico. Per effetto del rigetto il Tribunale ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. Decisione pubblicata il 04/12/2024.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74

    La norma sul traffico di stupefacenti è stata interpretata nel senso che la partecipazione ripetuta e in concorso a reati-fine rilevanti può costituire indizio grave, preciso e concordante di adesione all'associazione finalizzata al traffico

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73

    Norma sulle fattispecie di detenzione e spaccio utilizzata come riferimento per i capi di imputazione relativi a singole condotte di spaccio riferite alla ricorrente

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Applicata la doppia presunzione cautelare: la partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga e le concrete modalità poste in essere giustificano il ricorso a misure cautelari severe, spostando in parte l'onere probatorio

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Articolo richiamato per gli effetti del rigetto dell'impugnazione: condanna alle spese processuali della parte soccombente

  • Disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter

    art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Richiamata per gli adempimenti di competenza della cancelleria in caso di rigetto e per eventuali notifiche o comunicazioni conseguenti

  • Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505)

    Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020

    Principio secondo cui la ripetuta commissione in concorso di reati-fine dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può integrare indizi gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare la partecipazione al reato associativo, superabili solo con prova contraria dell'assenza di vincolo preesistente

Massime di principio

  • La mera parentela con i promotori di un gruppo criminale non esclude automaticamente la partecipazione associativa, e può anzi rafforzare l'affectio societatis se accompagnata da comportamenti ripetuti e coordinati.
  • Comportamenti quali il trasporto sistematico, la consegna a terzi, l'accoglienza di clienti nell'abitazione e la fornitura regolare a specifici acquirenti costituiscono indizi rilevanti e concorrono a formare un quadro indiziario grave in ordine alla partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.
  • La presunzione cautelare di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. può essere decisiva: un reddito basso, la percezione di guadagni illeciti e precedenti penali aumentano la probabilità che il giudice ritenga necessaria la custodia cautelare.
  • La proposta di arresti domiciliari presso un parente non è automaticamente idonea a escludere il carcere se il luogo è nello stesso territorio di operatività del gruppo o se il parente non dimostra reale capacità di controllo o supporto economico.
  • Per contrastare efficacemente le argomentazioni della pubblica accusa è utile fornire prova negativa della stabilità del vincolo con i coindagati: elementi che dimostrino un ruolo occasionale, assenza di coordinamento stabile, documentazione di reddito lecita e prova di assenza di contatti successivi all'arresto possono contribuire a superare i gravi indizi.
  • In fase cautelare la documentazione probatoria (contratto di lavoro serio, buste paga continuative, offerte di ospitalità in area diversa e dimostrazione dell'assenza di benefici economici dall'illecito) deve essere chiara e idonea a contrastare la doppia presunzione prevista dalla normativa.

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