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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42348/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per concorso in rapina aggravata e lesioni. Sono dedotti tre motivi: 1) presunta violazione dell'art. 309, comma 5 c.p.p. per mancata trasmissione, nei termini, al Tribunale del riesame di interrogatori dei coindagati e della trascrizione di un'intercettazione ambientale del 24 aprile 2023; 2) vizi di motivazione circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al presunto ruolo di intermediario svolto dal ricorrente tra il mandante e l'esecutore materiale, con contestata interpretazione delle intercettazioni; 3) vizi di motivazione circa le esigenze cautelari (assenza del pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio).

La decisione

La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Sulla prima censura la Corte rileva che l'obbligo di trasmissione previsto dall'art. 309, comma 5 c.p.p. riguarda gli atti sui quali il Pubblico Ministero ha fondato la richiesta di misura: gli interrogatori dei coindagati e l'intercettazione dedotte erano successivi all'adozione della misura e non potevano essere stati determinanti. In ogni caso la giurisprudenza richiede che l'indagato provi il carattere determinante degli atti non trasmessi. Sul secondo motivo la Corte ritiene che il ricorso faccia una non consentita rilettura di merito delle intercettazioni e conferma la valutazione del Tribunale secondo cui dalle conversazioni (richiamate nel provvedimento impugnato) emergevano elementi a sostegno del concorso morale del ricorrente. Sul terzo motivo la Corte rileva che il ricorrente non ha confutato la motivazione del Tribunale, che ha invece evidenziato indizi di inquinamento probatorio (intercettazione del 24 aprile) e il pericolo di reiterazione per la premeditazione e la gravità dell'azione. Per l'inammissibilità del ricorso il giudice condanna il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, e dispone gli adempimenti di Cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter.

Norme richiamate

  • art. 309, comma 5, cod. proc. pen.

    "gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta ad indagini"

    L'obbligo di trasmissione al Tribunale del riesame sussiste solo per gli atti sui quali il Pubblico Ministero ha fondato la richiesta di misura cautelare; non comprende in generale atti successivi che non hanno inciso sulla decisione preventiva.

  • art. 291, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento normativo per gli atti che il P.M. può presentare a sostegno della richiesta di misura; lettura collegata all'art. 309 sul contenuto degli atti trasmissibili.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 25632/2018, Rv. 273348-01)

    L'omessa trasmissione di atti al riesame determina la caducazione del provvedimento solo se quegli atti sono stati determinanti per l'applicazione della misura; spetta all'indagato l'onere di dimostrare il carattere determinante degli atti non trasmessi.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per impugnazioni infondate o inammissibili, tra cui la condanna alle spese processuali e, se del caso, l'ammenda o il pagamento alla cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale cui la Cancelleria deve ottemperare per gli adempimenti successivi alla decisione (adempimenti amministrativi/distributivi a cura della Cancelleria).

Massime di principio

  • L'obbligo di trasmettere al giudice del riesame gli atti processuali è circoscritto agli atti sui quali il Pubblico Ministero ha fondato la richiesta di misura: atti successivi non fondanti non impediscono la rinnovazione della misura.
  • L'omessa trasmissione di atti al riesame comporta l'annullamento del provvedimento solo se quegli atti erano determinanti per l'adozione della misura; l'onere probatorio che lo dimostri ricade sull'indagato.
  • In sede di Cassazione non è consentita una libera rivalutazione di merito delle intercettazioni o delle prove: la Corte verifica vizi di diritto o di logicità della motivazione, non rifà la valutazione probatoria svolta dal giudice di merito.
  • Per la configurazione delle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio o di reiterazione) la Corte accetta motivazioni basate su elementi concreti quali intercettazioni che rivelino intenzioni di ostacolare le indagini, la premeditazione e la gravità dell'evento.
  • Le censure generiche che non affrontano specificamente la motivazione del giudice di merito sono destinate a essere ritenute inammissibili o infondate; occorre confutare punto per punto le ragioni che hanno portato all'adozione della misura.

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