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Sentenza

Sentenza n. 314/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto a firma del Prefetto di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS- con il quale si dispone, con effetto immediato, il divieto di detenere, a qualsiasi titolo, armi, munizioni e materie esplodenti di ogni genere, con l’obbligo di consegnare immediatamente alla Questura tutte le armi eventualmente detenute; - di ogni altro atto ad esso presupposto e conseguente, ivi compresa l’informativa prot. n. Cat.-OMISSIS- della Questura di -OMISSIS-, richiamata nelle premesse del decreto, ma allo stato non nella disponibilità del ricorrente.

Giustizia amministrativa202500178

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, con obbligo di consegna o alienazione delle armi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (detentore di armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio adottato ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., riferito sia alle armi comuni detenute in forza di licenza questorile sia alle armi antiche oggetto di licenza di collezione. Ha dedotto: l'omessa o parziale comunicazione di avvio del procedimento, perché non avrebbe riguardato l'episodio dell'incidente stradale; l'illegittimità della motivazione relativa alla spingarda, ritenuta non soggetta a denuncia e comunque priva di funzionalità; l'erronea commistione tra il regime delle armi comuni e quello delle armi antiche; l'adeguatezza delle modalità di custodia, in presenza di un impianto di allarme, di una cassaforte e di una rastrelliera per alcuni fucili antichi; l'irrilevanza, per la distanza temporale e l'occasionalità, dell'episodio del 13 aprile 2022, nel quale il ricorrente aveva causato un incidente stradale con un tasso alcolemico di 2,00 g/l e presenza di benzodiazepine nel sangue.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha annullato il provvedimento nella sola parte riferita alle armi antiche, ritenendo illegittima l'applicazione del divieto prefettizio ex art. 39 T.U.L.P.S. alla collezione autorizzata di armi artistiche, rare o antiche. Tali armi sono soggette a un regime speciale, con specifica licenza di collezione e disciplina propria della revoca, affidata al Questore con il coinvolgimento del Prefetto e della competente autorità di tutela storico-artistica; inoltre, l'art. 38 T.U.L.P.S. esenta dall'obbligo di denuncia i possessori di raccolte autorizzate, sicché il potere prefettizio ex art. 39, riferito alle armi denunciate ai sensi dell'art. 38, non può riguardarle. La spingarda, inoltre, è stata ritenuta inefficiente e non funzionante sulla base dell'accertamento penale richiamato in sentenza. Il ricorso è stato invece respinto quanto alle armi comuni. Il TAR ha ritenuto legittimo e sufficiente il riferimento all'episodio di guida sotto l'effetto di alcol e benzodiazepine, culminato in un incidente stradale, quale elemento idoneo a fondare un giudizio di non affidabilità nell'uso delle armi. In materia di armi non sussiste un diritto assoluto alla detenzione o al porto: l'autorità dispone di ampia discrezionalità preventiva e può valorizzare anche fatti non sfociati in condanne o misure di pubblica sicurezza. L'omessa comunicazione di avvio è stata ritenuta non decisiva sia per la natura precauzionale del potere, che giustifica esigenze di celerità, sia perché, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, ultimo periodo, l'esito non avrebbe potuto essere diverso. Spese compensate per la parziale soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente

    Il potere prefettizio di vietare la detenzione riguarda le armi e munizioni soggette all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 38 T.U.L.P.S. e non si estende alle raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche.

  • art. 38 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche

    L'esenzione dall'obbligo di denuncia delle raccolte autorizzate conferma l'inapplicabilità del divieto ex art. 39 T.U.L.P.S. alle armi antiche oggetto della collezione.

  • art. 47 R.D. 6 maggio 1940, n. 635

    carattere permanente della licenza

    Concorre a delineare il regime speciale delle licenze relative alle collezioni di armi storiche.

  • art. 11 D.M. 14 aprile 1982

    carattere permanente della licenza

    Prevede, secondo la ricostruzione recepita dal TAR, il carattere permanente della licenza per le collezioni di armi storiche.

  • art. 32 legge n. 110/1975

    vieta la distruzione delle armi antiche e artistiche comunque versate all'autorità di pubblica sicurezza o alle direzioni di artiglieria senza il preventivo consenso di un esperto

    Tutela la conservazione delle armi antiche e artistiche, impedendo l'applicazione di misure incompatibili con il loro valore storico e artistico.

  • art. 8 D.M. 14 aprile 1982

    disciplina un procedimento ad hoc per l'ottenimento della licenza di “Collezione”

    Conferma l'autonomia del titolo abilitativo relativo alle collezioni di armi antiche.

  • art. 12 D.M. 14 aprile 1982

    Collezioni – Revoca della licenza

    Attribuisce al Questore la revoca della licenza di collezione, con obblighi di comunicazione e coinvolgimento del Sovrintendente e del Prefetto e con modalità speciali di trasferimento o deposito.

  • art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241

    La natura precauzionale dei provvedimenti in materia di armi e l'esigenza di prevenire pericoli per la pubblica incolumità possono giustificare l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento.

  • art. 21-octies, comma 2, ultimo periodo, l. 7 agosto 1990, n. 241

    L'omissione della comunicazione di avvio non determina l'annullamento quando, alla luce delle circostanze e delle contestazioni svolte, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 699 c.p.

    È richiamato quale disposizione che sancisce il divieto ordinario di portare armi, derogabile mediante il titolo autorizzatorio.

  • art. 4, comma 1, legge n. 110/1975

    È richiamato quale ulteriore fondamento del divieto ordinario di portare armi, rispetto al quale la licenza opera in via eccezionale.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione previsto dall'art. 39 T.U.L.P.S., riferito alle armi denunciate ai sensi dell'art. 38, non è applicabile alle raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche, che sono soggette a uno speciale regime di licenza, revoca e destinazione dei beni.
  • Le armi antiche oggetto di una collezione autorizzata non possono essere assoggettate all'obbligo generalizzato di cessione a terzi o disattivazione previsto per le armi comuni, poiché tali misure possono compromettere l'interesse legislativamente tutelato alla conservazione del loro valore storico e artistico.
  • La detenzione e il porto d'armi non costituiscono un diritto assoluto, ma un'eccezione al divieto ordinario; l'autorità di pubblica sicurezza dispone pertanto di ampia discrezionalità preventiva nel valutare l'affidabilità del detentore e può fondare il giudizio di non affidabilità anche su fatti non accompagnati da condanna penale o misura di pubblica sicurezza.
  • La guida sotto l'effetto di alcol e benzodiazepine, soprattutto quando abbia causato un incidente stradale, può giustificare il giudizio di non affidabilità nell'uso delle armi; la rilevanza del fatto non è esclusa dal decorso di circa due anni, se l'episodio resta temporalmente sufficientemente circoscritto rispetto all'adozione della misura.
  • Nei procedimenti concernenti provvedimenti precauzionali in materia di armi, l'esigenza di prevenire pericoli per la pubblica e privata incolumità può giustificare l'omissione della comunicazione di avvio; comunque, l'omissione non comporta annullamento quando il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, ultimo periodo, l. n. 241/1990.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidanti

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