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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24012/2024 del 06/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dal prelievo operato dalla Cassa sul trattamento pensionistico in godimento di un iscritto, a titolo di contributo di solidarietà introdotto con delibera regolamentare della Cassa. Il Tribunale aveva dichiarato illegittimo tale prelievo e condannato l'ente alla restituzione delle somme trattenute; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione la Cassa propone tre motivi: con i primi due denuncia la violazione della normativa che disciplina le Casse privatizzate e il potere regolamentare interno, sostenendo che l'art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1994, l'art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995, l'art. 1, comma 763, l. n. 296 del 2006, l'art. 1, comma 488, l. n. 147 del 2013 e le altre disposizioni richiamate legittimerebbero il contributo di solidarietà; con il terzo motivo contesta il rigetto dell'eccezione di prescrizione, invocando la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici e delle relative differenze.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e ha confermato il principio per cui le Casse privatizzate non possono introdurre, con fonte regolamentare, un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati, perché si tratta di un prelievo patrimoniale che può essere disposto solo dalla legge e non rientra nei criteri di determinazione della pensione né nel perimetro del principio del pro rata. Ha inoltre rigettato il terzo motivo, ribadendo che, quando è controverso l'ammontare dovuto della pensione ovvero si chiede la restituzione di somme indebitamente trattenute, non opera la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici, ma quella ordinaria decennale, non trattandosi di ratei già "pagabili" né di mera riliquidazione ai sensi dell'art. 47-bis d.P.R. n. 639 del 1970. Tuttavia, nel dispositivo il ricorso viene dichiarato inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., perché la questione è coperta da orientamento di legittimità consolidato; la ricorrente è inoltre condannata a versare euro 2.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509

    Attribuisce alle Casse privatizzate autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ma entro limiti legislativi; non consente di introdurre con regolamento un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati.

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa

    È stato ritenuto non idoneo a legittimare un prelievo patrimoniale sui trattamenti pensionistici già determinati, perché eccede i poteri regolamentari della Cassa.

  • Delibera della Cassa del 27 giugno 2013

    Costituisce l'atto applicativo del contributo di solidarietà, ritenuto illegittimo per difetto di potere dell'ente.

  • art. 3, comma 12, l. 8 agosto 1995, n. 335

    È norma imperativa e inderogabile dall'autonomia normativa delle Casse privatizzate; riguarda la modifica dei criteri di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata, non l'introduzione di contributi di solidarietà su pensioni già in godimento.

  • art. 1, comma 763, l. 27 dicembre 2006, n. 296

    La modifica del 2006 non consente di desumere un potere delle Casse di imporre prestazioni patrimoniali ai pensionati; si riferisce ai provvedimenti incidenti sui criteri di determinazione delle pensioni.

  • art. 1, comma 488, l. 27 dicembre 2013, n. 147

    "si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine"

    Non sana il contributo di solidarietà, perché la finalità di lungo termine non è propria di un prelievo straordinario, temporaneo e limitato nel tempo; inoltre la norma non attribuisce alle Casse un potere di imporre contributi patrimoniali.

  • art. 24, comma 24, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214

    Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di fondare la legittimità del prelievo, ma non decisivo ai fini dell'esito della controversia.

  • artt. 3, 23 e 38 Cost.

    Richiamati a sostegno della censura di legittimità, ma la Corte ribadisce che il contributo di solidarietà è una prestazione patrimoniale imposta ex art. 23 Cost. e può provenire solo dalla legge.

  • art. 2946 c.c.

    Per il credito alla restituzione delle somme trattenute illegittimamente opera la prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 2948 c.c.

    La prescrizione quinquennale presuppone credito liquido ed esigibile, cioè "pagabile"; non si applica quando è contestato l'ammontare della pensione dovuta.

  • art. 129 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827

    È norma che, come l'art. 2948 c.c., richiede liquidità ed esigibilità del credito; non si applica alle differenze pensionistiche controverse.

  • art. 47-bis d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639

    Non si applica perché la controversia non riguarda una riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma la restituzione di somme indebitamente trattenute per un prelievo illegittimo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge articolati dalla Cassa.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    Fondamento della declaratoria di inammissibilità, essendo la questione già risolta da un orientamento consolidato di legittimità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La Corte applica il procedimento accelerato e, poiché il giudizio è definito in conformità alla proposta non accettata, richiama il regime sanzionatorio connesso.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Consente la condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle Ammende, quale misura deterrente e sanzionatoria.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato nel dispositivo in relazione agli oneri conseguenti alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Le Casse previdenziali privatizzate, pur dotate di autonomia gestionale e regolamentare, non possono introdurre con fonti interne prelievi patrimoniali sui trattamenti pensionistici già liquidati, poiché tali prelievi non rientrano nei criteri di determinazione della pensione e possono essere istituiti solo dalla legge.
  • Il principio del pro rata opera con riferimento alle modifiche dei criteri di calcolo o determinazione del trattamento pensionistico; non legittima trattenute che incidano dall'esterno su pensioni già determinate e in godimento.
  • Le norme che riconoscono autonomia alle Casse o che fanno salvi atti finalizzati all'equilibrio di lungo periodo non possono essere lette come fonti di un potere di imporre contributi di solidarietà ai pensionati, se il legislatore non lo ha espressamente previsto.
  • In materia previdenziale, la prescrizione quinquennale dei ratei presuppone che il credito sia liquido ed esigibile; quando è controversa la misura della prestazione dovuta o si chiede la restituzione di trattenute illegittime, opera la prescrizione ordinaria decennale.
  • L'art. 47-bis d.P.R. n. 639 del 1970 si riferisce alle riliquidazioni dei trattamenti pensionistici e non alle azioni di ripetizione di somme indebitamente trattenute in forza di un prelievo illegittimo.
  • Quando il ricorso ripropone questioni già definite da un orientamento di legittimità consolidato, la Corte può dichiararlo inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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