Cassazione Penale, Sentenza n. 22185/2022 del 08/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva ridotto la pena per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. I motivi di ricorso prospettavano: 1) erronea esclusione delle fatture passive prodotte dalla difesa, che avrebbero dimostrato un'IVA a debito di circa 14.000 euro e avrebbero abbattuto la base imponibile portando l'IVA evasa al di sotto della soglia di punibilità; 2) errore nella determinazione del momento consumativo del reato (si sosteneva che la volontà di non presentare la dichiarazione fosse maturata nel 2010 e non il 29/12/2011), con conseguente assenza del dolo specifico e possibile prescrizione anteriore; 3) mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; 4) vizio nel trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto congrua e non censurabile la valutazione dei giudici di merito secondo cui le fatture passive non erano adeguatamente provate come inerenti all'attivitaà della ditta individuale (non registrate e compatibili con spese domestiche indirizzate alla residenza personale, con possibile confusione con altre societaà dell'imputato). Ha confermato che il delitto di cui all'art. 5 si consuma alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale decorsi 90 giorni, per cui la consumazione va fatta risalire al 29/12/2011 (soglia di punibilitaà 30.000 euro). Perciò la contestazione superava la soglia e il dolo specifico era dimostrato. La censura sulla prescrizione e quella relativa all'art. 131-bis sono state ritenute infondate. Il ricorrente e condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
art. 5, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Il reato di omessa presentazione della dichiarazione IVA si consuma alla scadenza del termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale, decorsi ulteriori 90 giorni; a quella data deve farsi riferimento per valutare la soglia di punibilitaà e il dolo.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000
comma 1-bis dell'art. 17, d. Igs. n. 74 del 2000
Il comma 1-bis ha aumentato di un terzo i termini di prescrizione per il reato in questione; la Corte ha ritenuto che tale aumento fosse gia in vigore alla data di consumazione e abbia ostato alla prescrizione.
d.lgs. n. 158 del 2015
La modifica della soglia di punibilitaà disposta dal d.lgs. 158/2015 (innalzamento) e` applicata in favore del reo ove piuù favorevole; tuttavia la consumazione nel 2011 va valutata con la soglia vigente allora (30.000 euro), che rendeva il fatto punibile.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di esclusione della punibilitaà per particolare tenuitaà del fatto non e` stata riconosciuta: la Corte ha ritenuto che l'entitaà dell'IVA evasa (oltre 62.000 euro) fosse incompatibile con la particolare tenuitaà.
art. 2 cod. pen.
Il principio di favore rei e` stato richiamato con riferimento all'applicazione della normativa piu` favorevole (modifica della soglia) ma la regola non ha ostato a considerare la soglia vigente al momento della consumazione del reato.
Massime di principio
- Le fatture passive vanno provate in modo documentale e coerente con la contabilitaà dell'impresa; la mera produzione di documenti non registrati e non risultanti nelle dichiarazioni non basta se non si dimostra la loro effettiva pertinenza all'attivitaà aziendale.
- Per i reati tributari di omissione dichiarativa (art. 5 d.lgs. 74/2000) la consumazione si determina in base al termine di presentazione della dichiarazione annuale aumentato di 90 giorni; non rileva il momento in cui soggettivamente sarebbe maturata l'intenzione di non dichiarare, salvo prova precisa e circostanziata.
- La scelta di privilegiare il pagamento di fornitori rispetto agli obblighi tributari e` sintomatica di una volontaà evasiva e, di regola, rafforza la prova del dolo piuttosto che attenuarla.
- La valutazione della causa di esclusione della punibilitaà per particolare tenuitaà (art. 131-bis c.p.) dipende dall'entitaà dell'imposta effettivamente evasa dopo una corretta verifica delle deduzioni; importi rilevanti escludono l'applicabilitaà.
- La prescrizione va valutata tenendo conto delle modifiche legislative che incidono sui termini (es. comma 1-bis art. 17 d.lgs. 74/2000) e degli effetti di sospensione intervenuti; la sola affermazione di un'intenzione anteriore alla consumazione non sposta il dies a quo senza prova certa.
- In sede di giudizio la Corte non puo` sostituirsi al giudice di merito nella valutazione di fatto se la motivazione e` logica, coerente e fondata su elementi istruttori; il ricorso per cassazione richiede un'efficace confutazione delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
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