Regolamento (UE) 2016/900
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/900 della Commissione, dell'8 giugno 2016, concernente l'autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi destinati a scrofe (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l'acido benzoico come additivo per mangimi destinati alle scrofe, sulla base della valutazione positiva dell'EFSA e della conformità ai requisiti del regolamento (CE) n. 1831/2003. L'autorizzazione è subordinata a specifiche condizioni d'impiego, tra cui un tenore minimo e massimo nel mangime completo e particolari istruzioni per i mangimi complementari. Sono inoltre previste misure di tutela per gli operatori esposti durante la manipolazione dell'additivo e delle premiscele.
Autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi destinati alle scrofe, con condizioni d'impiego e prescrizioni di sicurezza per gli operatori.
Ambito di applicazione
Si applica all'additivo per mangimi acido benzoico, classificato nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici" (riduzione del pH urinario), limitatamente ai mangimi destinati alle scrofe. Si rivolge al titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Sp. z o. o., agli operatori del settore dei mangimi che producono, commercializzano o utilizzano l'additivo e le premiscele, nonché agli utilizzatori finali dei mangimi complementari nelle condizioni indicate. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini del SEE. L'autorizzazione ha scadenza fissata al 29 giugno 2026.
Autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi destinati a scrofe
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/900 autorizza l'impiego dell'acido benzoico come additivo per mangimi destinati alle scrofe. Il provvedimento si inserisce nel sistema autorizzatorio del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale e recepisce il parere scientifico positivo dell'EFSA, che ha ritenuto l'uso proposto sicuro per animali, consumatori e ambiente.
Base normativa e motivazioni
La Commissione fonda l'intervento sull'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, dopo una domanda presentata ai sensi dell'articolo 7 e corredata della documentazione prevista dall'articolo 7, paragrafo 3. Dai considerando emerge che l'acido benzoico era già stato autorizzato in precedenza per suinetti svezzati e suini da ingrasso; per l'impiego sulle scrofe l'EFSA ha espresso parere favorevole il 14 giugno 2012 e il 16 giugno 2015, rilevando anche una lieve riduzione del pH urinario.
Ambito dell'autorizzazione
L'autorizzazione riguarda l'additivo identificato con il numero 4d210, di titolarità di DSM Nutritional Products Sp. z o. o., classificato nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici". Il campo di applicazione è circoscritto ai mangimi per scrofe; il regolamento non estende l'autorizzazione ad altre specie o categorie animali oltre quelle espressamente indicate nell'allegato.
Specifiche del prodotto e limiti di impiego
L'allegato stabilisce che l'additivo è costituito da acido benzoico con purezza almeno pari al 99,9 %, con sostanza attiva identificata come acido benzencarbossilico/acido fenilcarbossilico (C7H6O2, CAS 65-85-0). Sono fissati limiti di impurità per acido ftalico e difenile non superiori a 100 mg/kg ciascuno.
Per i mangimi completi con umidità al 12 %, la concentrazione autorizzata è indicata tra 5 000 mg/kg e 10 000 mg/kg. Il regolamento richiede inoltre che nelle istruzioni per i mangimi complementari sia specificato che tali prodotti non devono essere somministrati alle scrofe tal quali, ma devono essere accuratamente miscelati con le altre materie prime della razione giornaliera.
Metodi di analisi e controllo
Per il controllo della conformità, l'allegato individua i metodi analitici da utilizzare: titolazione con idrossido di sodio, secondo la Farmacopea europea monografia 0066, per la quantificazione nell'additivo; RP-HPLC/UV, secondo il metodo basato sulla norma ISO 9231:2008, per la quantificazione nelle premiscele e nei mangimi.
Sicurezza degli operatori e misure preventive
Oltre alla sicurezza zootecnica e ambientale, il regolamento impone cautele specifiche per gli operatori del settore mangimistico. Devono essere predisposte procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire o ridurre i rischi di esposizione per inalazione, contatto cutaneo o contatto oculare. Qualora tali misure non bastino a riportare il rischio a un livello accettabile, l'additivo e le premiscele devono essere manipolati con adeguati dispositivi di protezione individuale.
Entrata in vigore e durata dell'autorizzazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L'autorizzazione dell'additivo ha come termine di scadenza il 29 giugno 2026.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell'additivo
L'acido benzoico è autorizzato come additivo per mangimi nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici". L'autorizzazione riguarda esclusivamente i mangimi per scrofe e vale alle condizioni stabilite nell'allegato del regolamento.
Base giuridica e valutazione scientifica
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e rileva che la domanda presentata ai sensi dell'articolo 7 era completa. L'EFSA ha concluso che, alle condizioni proposte, l'acido benzoico non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e può determinare una lieve riduzione del pH urinario delle scrofe.
Condizioni d'impiego e limiti di inclusione
Per i mangimi completi con un tasso di umidità del 12 %, il tenore è indicato nell'allegato con un minimo di 5 000 mg/kg e un massimo di 10 000 mg/kg. L'additivo è identificato con il numero 4d210 e il titolare dell'autorizzazione è DSM Nutritional Products Sp. z o. o.
Composizione e specifiche tecniche
L'additivo è composto da acido benzoico con purezza pari ad almeno il 99,9 %. La sostanza attiva è identificata come acido benzencarbossilico/acido fenilcarbossilico, formula C7H6O2, numero CAS 65-85-0. Sono indicati limiti di impurità: acido ftalico ≤ 100 mg/kg e difenile ≤ 100 mg/kg.
Metodi analitici
Per la quantificazione dell'acido benzoico nell'additivo si utilizza la titolazione con idrossido di sodio secondo la Farmacopea europea, monografia 0066. Per la quantificazione nelle premiscele e nei mangimi si utilizza la cromatografia liquida a fase inversa con rivelazione UV (RP-HPLC/UV), basata sulla norma ISO 9231:2008.
Prescrizioni per i mangimi complementari
Le istruzioni per l'uso devono indicare che i mangimi complementari contenenti acido benzoico non devono essere utilizzati per l'alimentazione delle scrofe allo stato naturale e che devono essere accuratamente mescolati con altre materie prime per mangimi della razione giornaliera.
Tutela della salute degli operatori
Devono essere stabilite procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi di contatto per inalazione, per via cutanea o oculare per chi maneggia l'additivo e le premiscele. Se tali rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile, l'uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale appropriati.
Entrata in vigore e durata
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'autorizzazione dell'additivo è prevista fino al 29 giugno 2026.
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