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Sentenza

Sentenza n. 438/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento Prot. n. 22122 in data 14.07.2022 del Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Rivalta, che ha richiesto il versamento degli oneri di urbanizzazione nella misura di € 39.001,15; - degli atti tutti antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi del procedimento e di ogni eventuale provvedimento, deliberazione o norma regolamentare comunale che sia ritenuta in contrasto. nonché per l'accertamento e la declaratoria dell'applicabilità: - del punto 4 delle Norme di applicazione sulla determinazione degli oneri di urbanizzazione approvate con Delibera C.C. 46/2016 e successiva Delibera C.C. n.30 in data 24.07.2020 all'intervento di ristrutturazione edilizia con parziale demolizione e ricostruzione - Superbonus 110%, per la porzione già a destinazione residenziale di mq. 176,17 del fabbricato ubicato in Rivalta Via Alfieri n. 27, oggetto di richiesta di permesso di costruire del 12.01.2022 (pratica edilizia n. 15/2022), con conseguente sua determinazione nella misura dell'1 % delle tabelle vigenti per l'importo da ritenersi dovuto in € 264,55; - dell'applicabilità dell'art.6 bis delle citate Norme di applicazione sulla determinazione degli oneri di urbanizzazione introdotto Delibera C.C. n.30 in data 24.07.2020 all'intervento di ristrutturazione edilizia con parziale demolizione e ricostruzione - Superbonus 110 %, per la porzione a destinazione accessoria trasformata in usi abitativi che, dedotto il locale rimessa auto, ammontano a mq 108,80, del fabbricato ubicato in Rivalta Via Alfieri n. 27, oggetto di richiesta di permesso di costruire del 12.01.2022, con conseguente sua determinazione nella misura del 20 % delle tabelle vigenti per l'importo da ritenersi dovuto in € 3.242,40.

Giustizia amministrativa202300015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: richiesta comunale di versamento di oneri di urbanizzazione per € 39.001,15 relativa a un intervento di ristrutturazione edilizia con parziale demolizione e ricostruzione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del dirigente del Settore Tecnico del Comune di Rivalta che gli aveva richiesto il pagamento di € 39.001,15 a titolo di oneri di urbanizzazione, chiedendone l'annullamento insieme agli atti connessi. Ha inoltre chiesto l'accertamento dell'applicabilità delle norme comunali sugli oneri di urbanizzazione, sostenendo che, per la porzione residenziale di 176,17 mq, gli oneri dovessero essere determinati nella misura dell'1% delle tabelle vigenti, per € 264,55, e che, per la porzione accessoria trasformata in abitazione, pari a 108,80 mq al netto del locale autorimessa, dovessero essere applicati nella misura del 20%, per € 3.242,40. Prima della decisione, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, conformemente alla dichiarazione resa dal ricorrente. Ha richiamato il principio secondo cui, quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione e non vi siano repliche o diverse richieste della controparte, il giudice amministrativo non può decidere il merito, procedere d'ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, ma deve prendere atto della dichiarazione e dichiarare l'improcedibilità. Le spese sono state compensate in ragione della problematicità delle questioni all'origine della controversia.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non espone una specifica interpretazione della disposizione.

Massime di principio

  • La dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e in assenza di repliche o richieste contrarie, impone al giudice amministrativo di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In applicazione del principio dispositivo in senso ampio, il giudice amministrativo non può decidere d'ufficio il merito della controversia né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire quando quest'ultimo abbia dichiarato di non averne più.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneriEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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