Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/01/2020 n. 1292 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso dell'imposta di registro versata in relazione a una sentenza di primo grado poi riformata in appello. L'Agenzia, pur riconoscendo il diritto al rimborso, aveva sospeso il pagamento motivando con l'esistenza di carichi scaduti a carico della richiedente e con impedimenti organizzativi. Il contenzioso verteva sulla legittimità della sospensione del rimborso: l'Agenzia deduceva di potersi avvalere della sospensione prevista dall'art. 23 D.Lgs. 472/1997 (sospensione per contestazioni/sanzioni tributarie) e/o del fermo amministrativo ex art. 69 R.D. 2440/1923, mentre la CTR di Torino aveva ritenuto illegittimo il diniego ritenendo che i carichi pendenti riguardassero terzi, fossero in massima parte estinti o non di natura tributaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso dell'Agenzia. Ha chiarito la distinzione tra la norma speciale tributaria (D.Lgs. 472/1997, art. 23) — applicabile quando l'Amministrazione finanziaria abbia notificato atti di contestazione o irrogazione di sanzione — e lo strumento generale del fermo amministrativo (R.D. 2440/1923, art. 69) che può essere usato anche per crediti non tributari, purché sussista il fumus boni iuris della pretesa. Ha inoltre ritenuto fondata la censura sull'omesso esame di fatti decisivi da parte della CTR (affermazioni apodittiche circa la natura ed estinzione dei carichi e l'esistenza di pronunce favorevoli), per cui ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla CTR del Piemonte in diversa composizione per nuovo esame e motivazione.

Norme richiamate

  • R.D. n. 2440 del 1923, art. 69, commi 6 e 7

    Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo.

    Introduce il fermo amministrativo: le Amministrazioni dello Stato possono ottenere la sospensione dei pagamenti dovuti da altre Amministrazioni se vantano "ragioni di credito" anche non definitive e non necessariamente tributarie, richiedendosi il fumus boni iuris della pretesa.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 23, comma 1 (testo ratione temporis)

    Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorchè non definitivo.

    Disciplina speciale tributaria che consente all'Amministrazione finanziaria di sospendere pagamenti dovuti al contribuente solo quando risultino notificati atti di contestazione o di irrogazione di sanzione; la sospensione opera nei limiti dell'importo risultante dall'atto.

  • D.L. n. 83 del 2012, art. 54 (disciplina transitoria art. 360 c.p.c.)

    Modifiche all'art. 360 c.p.c. relative al vizio di motivazione per il ricorso per cassazione.

    Ha ristretto il sindacato di legittimità sulla motivazione in Cassazione: oggi è sindacabile soprattutto l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione, non la mera insufficienza della motivazione.

  • D.Lgs. n. 158 del 2015, art. 16 (richiamato)

    Modifiche successive all'art. 23 D.Lgs. 472/1997 non rilevanti ratione temporis per il caso in esame, ma richiamate per distinguere il testo applicabile.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Parametro processuale cui la Corte ha ricondotto il motivo di cassazione relativo all'omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha applicato la versione novellata che limita il controllo sulle motivazioni.

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione finanziaria ha notificato atti di contestazione o irrogazione di sanzioni tributarie, può sospendere rimborsi ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 472/1997, nei limiti dell'importo indicato nell'atto.
  • In assenza dei presupposti dell'art. 23 D.Lgs. 472/1997 oppure quando il controcredito è di altra Amministrazione o non tributario, l'amministrazione può comunque utilizzare il fermo amministrativo ex R.D. 2440/1923 art. 69 se sussiste il fumus boni iuris della pretesa.
  • La legittimità della sospensione richiede che l'Amministrazione dimostri l'esistenza di una "ragione di credito" con adeguata apparenza di fondatezza; il giudice deve valutare e motivare puntualmente se i carichi pendenti riguardano effettivamente il contribuente, sono tributari, estinti o già definiti.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, dopo la riforma del 2012, è sindacabile soprattutto l'omesso esame di fatti decisivi: decisioni apodittiche e prive di spiegazione sulle circostanze decisive possono determinare la cassazione e il rinvio per nuovo esame.
  • Per il contribuente, contestare la natura, la titolarità e lo stato di definitività dei carichi iscritti a ruolo è cruciale: decisioni dell'amministrazione e del giudice devono essere documentate e motivate per giustificare la sospensione del rimborso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.