Sentenza n. 601/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 3133 del 2025: Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 53/2024 emessa dal Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Fabaro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 398/2023, pubblicata in data 23.01.2024, notificata in data 05.05.2024, passata in giudicato. quanto al ricorso n. 3249 del 2025: Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 440/2023 emessa dal Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Elefante, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 193/2023, pubblicata in data 24.10.2023, notificata in data 11.11.2023, passata in giudicato. quanto al ricorso n. 3331 del 2025: Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 171/2025 emessa dal Tribunale di Asti, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Lo Bello, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 971/2024, pubblicata in data 21.03.2025, notificata in data 09.05.2025, passata in giudicato. Carta del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Omessa esecuzione di sentenze del giudice ordinario che avevano liquidato somme dovute a titolo di carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Tre ricorrenti hanno proposto separati ricorsi per ottenere l'esecuzione di altrettante sentenze passate in giudicato, pronunciate da Tribunali ordinari in funzione di giudici del lavoro, che avevano riconosciuto somme dovute a titolo di carta del docente. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito opponendosi formalmente. I ricorrenti hanno dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione, risultante dal mancato pagamento delle somme liquidate nei titoli giudiziali. Il TAR ha verificato che le sentenze erano state prodotte in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'art. 475 c.p.c., che erano state notificate via PEC al Ministero presso il domicilio reale e che, al momento della proposizione dei ricorsi, era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Non risultava inoltre contestato l'inadempimento ministeriale.
La decisione
Il TAR, previa riunione dei tre ricorsi per identità della motivazione e del dispositivo, ha accolto le domande di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di eseguire le sentenze azionate e di pagare le somme liquidate in favore dei ricorrenti entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale protratta inottemperanza, il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per compiere gli atti necessari al pagamento. Il commissario deve operare a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente, ma il suo compenso è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'Amministrazione di appartenenza, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali del dipendente pubblico. Il TAR ha inoltre applicato una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute: essa decorre dalla notificazione della sentenza e cessa con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure, in caso di persistente inadempimento, con l'efficacia della nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, al pagamento di € 800,00 per compensi professionali, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla rifusione del contributo unificato. I fascicoli sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in ragione di possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di adottare misure coercitive, tra cui una penalità di mora, per assicurare l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata fissata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 475 c.p.c.
La sentenza del giudice ordinario azionata in ottemperanza deve essere prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni costituisce, nel caso concreto, presupposto per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del procuratore che si dichiari antistatario.
art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
art. 4, co. 1 del DM 10/03/2014 n. 55
È stato applicato per la dimidiazione dei parametri utilizzati nella liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato sia prodotto in copia conforme, sia stato notificato all'amministrazione soccombente e sia inutilmente decorso il termine legale per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, purché l'inottemperanza non sia contestata o risulti comunque accertata.
- In presenza di persistente inadempimento di un'amministrazione a un giudicato avente ad oggetto il pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine prefissato e nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a operare allo spirare infruttuoso di tale termine.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute; il suo periodo di applicazione decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e termina con l'adempimento spontaneo oppure, in caso di perdurante inerzia, con l'efficacia della nomina del commissario ad acta.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, il compenso per l'attività di commissario ad acta può ritenersi compreso nella retribuzione già percepita dall'amministrazione di appartenenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 611/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 612/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 613/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 614/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 615/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 616/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →