Sentenza n. 4315/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determina dirigenziale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, avente ad oggetto l’individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell''art. 9-ter del Decreto-Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125” (Doc. 1), la cui pubblicazione è stata comunicata ai fornitori con nota prot. 13/12/2022.1226250.U (Doc. 2); - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 26 ottobre 2022, n. 251, di “adozione delle Linee Guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (Doc. 3); - del Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell''Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 216 del 15 settembre 2022 (Doc. 4); - dell’Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell''art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (Doc. 5); - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “indicazioni operative per l''applicazione delle disposizioni previste dall''articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall''articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145” (al momento non rinvenibile ma il cui contenuto si evince dal testo degli altri atti normativi); - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, ancorché non cognito. Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti, notificato il 21 marzo 2025 e depositato il successivo 24: - della nota trasmessa via PEC dalla Regione Emilia-Romagna il 24 gennaio 2025 prot. 24/01/2025. 0073840.U nella quale si comunica alla Ricorrente che “in ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte Costituzionale in data 22 luglio 2024, si è proceduto a ridefinire le quote di ripiano dovute dalle singole aziende fornitrici di dispositivi medici relativamente alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018. Il debito attuale di Codesta Impresa è indicato nell’allegato 1 parte integrante della Determinazione 27 novembre 2024 n. 25860” e si intima pertanto la Ricorrente a procedere al pagamento dell’importo a proprio carico entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente nota (Doc. 6 e 7); - della Determinazione n. 25860 del 27 novembre 2024 della Regione Emilia-Romagna (Giunta Regionale - Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare - Doc. 8) trasmessa alla Ricorrente con la nota di cui sopra (Doc. 6); - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, ancorché non cognito".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionale relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e alla determinazione delle quote di ripiano dovute per gli anni 2015-2018, nonché i successivi atti di ricalcolo e intimazione al pagamento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida, l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019 e la determina della Regione Emilia-Romagna del 12 dicembre 2022, deducendo plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere in relazione al meccanismo del payback sui dispositivi medici e alla quantificazione delle quote dovute per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota regionale del 24 gennaio 2025 e la determinazione regionale del 27 novembre 2024, con cui sono state ridefinite le quote in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2024 e le è stato intimato il pagamento. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere aderito alla disciplina sopravvenuta introdotta dal decreto-legge n. 95 del 2025, convertito dalla legge n. 118 del 2025, versando il 25 per cento degli importi dovuti e rinunciando, in tal modo, alle impugnazioni, in ragione della riduzione del 75 per cento dell'importo originario.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente secondo cui, a seguito del versamento della quota ridotta del 25 per cento degli importi dovuti, non sussisteva più interesse alla decisione dei ricorsi e dei motivi aggiunti. Ha quindi dichiarato l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure di violazione di legge ed eccesso di potere. Il Collegio ha ritenuto applicabile la disciplina sopravvenuta che collega al versamento della quota ridotta l'assolvimento degli obblighi di payback e la cessazione della materia del contendere per i ricorsi esperiti, ma ha qualificato processualmente l'esito come improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono state compensate in ragione della complessità e peculiarità della vicenda e dell'esito in rito.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Costituisce la base normativa del meccanismo di payback relativo al superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato nel contesto della definizione del giudizio in rito.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Gli obblighi relativi al payback “si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali”.
Il versamento della quota ridotta del 25 per cento consente di assolvere gli obblighi di payback e determina il venir meno dell'interesse alla decisione dei ricorsi esperiti.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, una disciplina sopravvenuta consente al ricorrente di definire la propria posizione sostanziale mediante il pagamento di una quota ridotta dell'importo contestato e il ricorrente effettua tale pagamento dichiarando di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'adesione a una disciplina transattiva o definitoria sopravvenuta, accompagnata dall'adempimento previsto dalla legge e dalla rinuncia sostanziale alla contestazione degli atti presupposti, esclude la necessità di esaminare nel merito i vizi dedotti contro tali atti.
- La mancata comunicazione regionale dell'avvenuto pagamento alla segreteria del giudice amministrativo non impedisce la dichiarazione di improcedibilità quando il ricorrente abbia documentato il versamento e abbia espressamente dichiarato il venir meno dell'interesse alla decisione.
- In caso di definizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate quando la controversia presenti particolare complessità e peculiarità.
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