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Sentenza

Sentenza del 12/06/2018 n. 3970 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IRES - Mancato trasferimento di personale dipendente - Cessione di ramo d'azienda - Non configurabilità - Trasferimento unicamente del pacchetto clienti - Cessione di ramo d'azienda - Non configurabilità - Quote di ammortamento dell'avviamento - Indeducibilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La qualificazione come cessione di ramo d'azienda è stata esclusa in entrambi i casi, poiché non risultava trasferito un complesso organizzato di beni idoneo a consentire la prosecuzione dell'attività aziendale originaria. Nel primo caso mancava il personale necessario; nel secondo mancavano le strutture aziendali. Di conseguenza, l'avviamento iscritto dal cessionario non era fiscalmente deducibile mediante quote di ammortamento.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la qualificazione di due operazioni come cessione di ramo d'azienda ai fini IRES: nel primo caso erano stati trasferiti tutti i beni, ma non il personale dipendente, ritenuto indispensabile per l'esercizio dell'attività di vigilanza privata; nel secondo era stato trasferito soltanto il pacchetto clienti, senza le strutture necessarie allo svolgimento dell'attività. Il contribuente aveva iscritto un avviamento e ne aveva dedotto fiscalmente le quote di ammortamento, sostenendo che le operazioni avessero comportato il trasferimento di rami d'azienda.

Norme richiamate

  • TUIR, art. 103, comma 3

    La deducibilità delle quote di ammortamento dell'avviamento presuppone l'esistenza di un avviamento fiscalmente riconoscibile, derivante da un'operazione qualificabile come acquisizione di azienda o di ramo d'azienda. Se non viene trasferito un complesso organizzato idoneo a proseguire l'attività, l'avviamento non può essere ammortizzato fiscalmente.

Massime di principio

  • Per configurare una cessione di ramo d'azienda non è sufficiente trasferire singoli beni, rapporti commerciali o il solo pacchetto clienti: deve essere trasferito un complesso organizzato e funzionalmente autonomo.
  • L'autonomia del ramo deve essere valutata concretamente, verificando se il complesso trasferito sia idoneo a consentire la prosecuzione dell'attività economica senza una ricostruzione sostanziale dell'organizzazione.
  • Nel settore della vigilanza privata, il personale dipendente può costituire un elemento essenziale dell'organizzazione aziendale; il suo mancato trasferimento può impedire la qualificazione dell'operazione come cessione di ramo d'azienda.
  • Il trasferimento della clientela, da solo, non equivale al trasferimento di un'azienda o di un ramo d'azienda, soprattutto se non sono trasferite strutture, beni e risorse organizzative.
  • La deduzione fiscale dell'ammortamento dell'avviamento richiede che l'avviamento derivi da un'operazione fiscalmente riconosciuta; la mera iscrizione contabile non è sufficiente.

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