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Sentenza

Sentenza n. 76/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento di rigetto dell'istanza intesa all'ottenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, emesso il 21 agosto 2025, Prot. -OMISSIS- del 25 agosto 2025, e notificato in data 6 ottobre 2025.

Giustizia amministrativa202501783

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 5 della direttiva 2003/109/CE. Il diniego era fondato sulla mancata dimostrazione della disponibilità di un alloggio adeguato e sull'irregolarità nell'adempimento degli obblighi fiscali. Quanto all'alloggio, il ricorrente ha sostenuto di vivere nell'abitazione locata dalla madre, cittadina italiana, e che l'ACER aveva autorizzato l'accrescimento del nucleo familiare per la sua presenza. Tuttavia, l'autorizzazione alla convivenza risultava collegata al permanere della residenza della madre e il contratto di concessione dell'alloggio era scaduto il 16 gennaio 2025; non è stata prodotta prova della proroga o del rinnovo, nonostante la richiesta contenuta nel preavviso di rigetto. Quanto alla posizione fiscale, il ricorrente ha rappresentato di avere concordato con l'Agenzia delle Entrate un piano di rateizzazione in 84 rate mensili relativo a tre debiti, per complessivi importi indicati in sentenza pari a euro 60.162,31, euro 40.056,22 ed euro 14.846,31, con rate mensili complessive di circa euro 1.656. Ha sostenuto che la rateizzazione avrebbe dovuto escludere l'irregolarità fiscale. Il Collegio ha invece rilevato che, a fronte di buste paga attestanti uno stipendio inferiore a euro 500 mensili, non era stata dimostrata né la capacità di sostenere il piano né la diligente esecuzione degli obblighi, poiché non risultava pagata alcuna delle sei rate già scadute.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha ritenuto non dimostrata la disponibilità di un adeguato alloggio, poiché il contratto di concessione abitativa era scaduto e non era stata documentata alcuna proroga. Ha inoltre condiviso il principio secondo cui, se la regolarità fiscale non costituisce necessariamente presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno ordinario, essa è condizione necessaria per il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, caratterizzato da una tutela rafforzata e fondato su una piena integrazione. Una consistente esposizione debitoria può incidere anche sulla valutazione dell'adeguata capacità economica, avuto riguardo all'incidenza delle rate sul reddito disponibile. L'ammissione alla rateizzazione può, in astratto, rimuovere l'ostacolo, ma solo se l'interessato dimostra la capacità e la diligenza nell'adempimento; nel caso concreto tali elementi mancavano, considerato il rapporto tra reddito e rate mensili e l'assenza di prova del pagamento delle rate scadute. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 9 d.lgs. 286/1998

    Il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo richiede il possesso dei presupposti specifici previsti dalla disciplina, tra cui la dimostrazione della disponibilità di un alloggio adeguato e di una situazione economica compatibile con lo status richiesto.

  • art. 5 direttiva 2003/109/CE

    La disciplina del soggiornante di lungo periodo consente di subordinare il riconoscimento dello status a condizioni riferite all'integrazione e alla disponibilità di risorse; nel caso esaminato il giudice ha valorizzato la regolarità fiscale e l'effettiva capacità economica.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata quando, sentite le parti, sussistono i relativi presupposti.

Massime di principio

  • Per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, la disponibilità di un alloggio adeguato deve essere attuale e concretamente documentata; un contratto di concessione abitativa scaduto, privo di prova di proroga o rinnovo, non soddisfa tale requisito.
  • La regolarità fiscale, pur non costituendo necessariamente presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno ordinario, può essere richiesta per il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, quale titolo caratterizzato da tutela rafforzata e collegato a una piena integrazione.
  • La mera ammissione a un piano di rateizzazione dei debiti fiscali non dimostra di per sé il superamento dell'irregolarità: l'interessato deve provare sia la capacità concreta di sostenere le rate rispetto al reddito disponibile sia la diligente esecuzione del piano mediante il pagamento delle rate scadute.
  • Nella valutazione della capacità economica richiesta per il soggiorno di lungo periodo, l'amministrazione può considerare l'incidenza delle rate di ammortamento dei debiti fiscali sul reddito effettivamente disponibile.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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