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Sentenza

Sentenza n. 2645/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento: - della Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015 a firma del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche, trasmessa a mezzo P.E.C. in data 14.11.2022; - dell'Elenco Fornitori pubblicato sul portale istituzionale della Regione Marche in data 14.12.2022; - del Decreto del Direttore del Dipartimento della Salute della Regione Marche n. 52 del 14.12.2022 avente ad oggetto Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” pubblicato sul portale istituzionale della Regione Marche in data 14.12.2022; - dell’Allegato A al Decreto del Direttore del Dipartimento della Salute della Regione Marche n. 52 del 14.12.2022 avente ad oggetto Elenco delle aziende fornitrici di dispo-sitivi medici e i relativi importi di ripiano pubblicato sul portale istituzionale della Regione Marche in data 14.12.2022; - della nota avente ad oggetto modalità di versamento riferimento bancario pubblicata sul portale istituzionale della Regione Marche in data 14.12.2022; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale emanato dalle articolazioni organizzative afferenti al Dipartimento della Salute della Regione Marche per quanto richiamato nel Decreto del Direttore del Dipartimento della Salute della Regione Marche n. 52 del 14.12.2022 e pubblicati sul portale istituzionale del-la Regione Marche in data 14.12.2022 e non notificati alla ricorrente ovvero: i. il Modello CE per payback dispositivi medici; ii. la Determina del Direttore Generale della A.O.U. di Ancona n. 708 del 21.08.2019; iii. la De-termina del Direttore Generale dell’ASUR n. 466 del 26.8.2019 ed allegati; iiii. la Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 706 del 14.11.2022 ed allegati; iiiii. la Determina del Direttore Generale dell’INRCA n. 348 dell’11.9.2018 ed allegati; iiiiii. la Determina del Direttore Generale degli O.R. Marche Nord n. 481 del 22.8.2019; - di ogni altro atto presupposto e/o connesso, ovvero: I. del Decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, recante Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022; II. del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; III. della Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018 raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022; IV. dell’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; V. ove occorra, della Circolare del Ministero della Salute e M.E.F. 26 febbraio 2020, prot. n. 5496; VI. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.

Giustizia amministrativa202300581

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali e statali relativi all’individuazione dell’impresa tra i fornitori soggetti al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, inclusi l’elenco regionale, il decreto regionale di riparto e i decreti ministeriali presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la comunicazione di avvio del procedimento, l’elenco regionale dei fornitori, il decreto del Direttore del Dipartimento della Salute della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 2022, l’allegato contenente gli importi di ripiano, la nota sulle modalità di versamento e gli ulteriori atti regionali e statali presupposti relativi al payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018. Ha dedotto plurime doglianze di illegittimità degli atti regionali e della disciplina nazionale, prospettando anche possibili profili di incostituzionalità della normativa primaria. La Regione Marche ha eccepito, tra l’altro, l’incompetenza territoriale del TAR Lazio e l’inammissibilità delle censure. Nel corso del giudizio, tuttavia, la ricorrente ha dichiarato espressamente il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese e la ripetizione del contributo unificato.

La decisione

Il TAR ha anzitutto affermato la propria competenza territoriale, rilevando che il ricorso comprendeva anche l’impugnazione di atti statali presupposti rispetto agli atti regionali contestati, ai sensi dell’art. 13, commi 3 e 4-bis, c.p.a. Applicando il principio della ragione più liquida, il Collegio non ha esaminato nel merito le censure di illegittimità e i prospettati profili di incostituzionalità, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice ha ritenuto vincolante l’espressa dichiarazione della ricorrente, osservando che, nel processo amministrativo, il ricorrente dispone dell’azione sino alla trattenuta della causa in decisione e che il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite; non è stata disposta la restituzione del contributo unificato, poiché essa presupporrebbe la soccombenza delle controparti, non verificatasi nel caso di pronuncia in rito. Nulla è stato disposto sulle spese delle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 13, commi 3 e 4-bis, c.p.a.

    La competenza territoriale del TAR Lazio è stata ritenuta sussistente in ragione dell’impugnazione congiunta di atti statali presupposti e di atti regionali consequenziali.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    La restituzione del contributo unificato è stata esclusa perché, in presenza di una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non vi è soccombenza delle controparti tale da giustificarla.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    È la base normativa del ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, oggetto degli atti impugnati, ma non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito delle censure, salvo repliche o diverse richieste delle altre parti idonee a porre una diversa questione.
  • Nel processo amministrativo il principio dispositivo opera in senso ampio: la parte ricorrente conserva la disponibilità dell’azione sino alla decisione e il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
  • L’impugnazione congiunta di atti statali presupposti e di atti regionali consequenziali può radicare la competenza territoriale del TAR Lazio ai sensi dell’art. 13, commi 3 e 4-bis, c.p.a.
  • La pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta, di per sé, la restituzione del contributo unificato, che presuppone la soccombenza delle controparti.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàFarmaci e dispositivi
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicità

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