Cassazione Penale, Sentenza n. 30532/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Omesso versamento dell'IVA (art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000) relativo agli anni d'imposta 2014 e 2015, in qualità di legale rappresentante della SIDERPOWER s.r.l. Il ricorrente ha dedotto che l'inadempimento era dovuto a cause indipendenti dalla sua volontà: SIDERPOWER aveva un unico committente (ILVA), che ha ritardato e poi sospeso i pagamenti per gravi vicende giudiziarie e amministrative; tali insoluti (e la conseguente crisi delle commesse) hanno provocato grave crisi di liquidità. La difesa ha documentato azioni giudiziarie per il recupero dei crediti, l'ammissione al passivo per rilevanti somme, il ricorso allo sconto bancario delle fatture per pagare stipendi e oneri e ha sostenuto che una diversa condotta (non pagare stipendi) avrebbe impedito la prosecuzione dei lavori nell'indotto per la perdita della regolarità del DURC.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando la sentenza di appello e rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Lecce. Il Collegio ha rilevato che la Corte territoriale non ha adeguatamente considerato e motivato sulle deduzioni difensive circa l'impossibilità concreta di effettuare i versamenti: non ha valutato compiutamente le risultanze probatorie (depositi documentali, deposizioni, ammissione al passivo) e non ha risposto in modo logico alle argomentazioni sulla natura peculiare del rapporto con ILVA, sulle iniziative di recupero crediti e sulle ragioni della scelta di pagare le retribuzioni (anche mediante sconto bancario). La Suprema Corte ha inoltre richiamato il quadro giurisprudenziale che ammette, in casi di crisi straordinaria e documentata, una valutazione attenuata della responsabilità penale per omesso versamento dell'IVA, nonché la recente modifica normativa (d.lgs. n. 87/2024) che introduce una causa di non punibilità quando il fatto dipende da cause sopravvenute non imputabili all'autore.
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000
Norma che sanziona l'omesso versamento dell'IVA; la giurisprudenza ha tradizionalmente avuto un approccio rigoroso, ritenendo che l'obbligo di versamento sussista indipendentemente dall'effettivo incasso, salvo che non venga dimostrata una concreta e non imputabile impossibilità di versare.
d.lgs. n. 87 del 14/06/2024 (modifica all'art. 13 d.lgs. n.74/2000, nuovo comma 3-bis)
se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi
Introduce una causa di non punibilità esplicita quando l'omesso versamento deriva da cause sopravvenute non imputabili all'autore; impone al giudice di valutare la crisi di liquidità (inesigibilità dei crediti, sovraindebitamento di terzi, mancato pagamento da pubbliche amministrazioni) e la non esperibilità di azioni utili al superamento della crisi.
Massime di principio
- La mera mancata riscossione dei crediti da parte di clienti non esclude automaticamente il dolo previsto dall'art. 10-ter: occorre una valutazione concreta e documentata della crisi di liquidità.
- Il giudice deve esaminare specificamente le prove offerte dalla difesa (documentazione contabile, istanze di ammissione al passivo, atti giudiziari relativi ai crediti, deposizioni) e motivare in modo puntuale sull'incidenza di tali elementi sulla responsabilità penale.
- La percentuale e l'entità degli insoluti rispetto al fatturato sono un elemento importante: pronunce giurisprudenziali hanno ritenuto che insoluti rilevanti possano giustificare una valutazione attenuata (es. sentenza che ha ragionato su insoluti attorno al 43%).
- Le scelte gestionali, come il ricorso allo sconto bancario delle fatture o il pagamento prioritario delle retribuzioni per preservare la continuità aziendale e la regolarità del DURC, possono essere rilevanti a patto che siano adeguatamente documentate e giustificate nel contesto concreto.
- La difesa deve dimostrare di aver esperito o di non poter esperire azioni efficaci per il recupero dei crediti o per ottenere liquidità alternativa (es. provvedimenti esecutivi, accordi stragiudiziali, tentativi di accesso al credito).
- Con la modifica normativa del 2024 il giudice ha un quadro espressamente previsto per non punire quando l'omesso versamento dipende da cause sopravvenute non imputabili: pertanto, in situazioni analoghe, va applicata una valutazione ampia e concreta della crisi non transitoria e delle azioni non esperibili.
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