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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13027/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Amodio chiedeva il riconoscimento del diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 per la detenzione subita tra il 18 agosto 2017 e il 13 dicembre 2020. Sosteneva che un provvedimento emesso dalla Corte d'appello di Napoli (ordinanza ex art. 671 c.p.p. dell'11 luglio 2022) aveva riconosciuto la continuazione tra titoli esecutivi, rendendo valutabile anche il periodo precedente nell'istanza risarcitoria; inoltre deduceva che la detenzione a Santa Maria Capua Vetere era contraria alla normativa convenzionale per la carenza d'acqua potabile e per fattori ambientali (vicinanza a discarica) che avrebbero pregiudicato igiene e salute.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto infondato e rigettato. La Corte ha ritenuto corretta la delimitazione temporale operata dal Magistrato di sorveglianza rispetto al procedimento risarcitorio, perché l'ordinanza della Corte d'appello del 11 luglio 2022 è sopravvenuta rispetto all'instaurazione del procedimento per la riparazione e non poteva quindi essere retroattivamente fatta valere in quel reclamo; è stata inoltre richiamata la possibilità per il ricorrente di proporre una nuova istanza autonoma per il periodo interessato. Quanto alle condizioni di detenzione a Santa Maria Capua Vetere, il Tribunale aveva rilevato l'esistenza di disagi (approvvigionamento idrico tramite serbatoi e bottiglie, odori dall'impianto rifiuti), ma le verifiche e le misure adottate, unitamente allo spazio individuale superiore a quattro metri quadrati, non hanno fatto emergere una situazione di trattamento inumano o degradante; pertanto la dedotta violazione convenzionale è stata respinta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354

    La norma disciplina il risarcimento per la detenzione non conforme; il giudice ha ritenuto che l'istanza debba essere riferita al periodo indicato al momento dell'avvio del procedimento e che eventuali elementi sopravvenuti (es. ordinanza successiva che riconosce continuazione) non impongono automaticamente l'estensione del reclamo già pendente, potendo il detenuto proporre una nuova istanza autonoma per i periodi ulteriori.

  • codice di procedura penale

    L'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 671 c.p.p. dalla Corte d'appello (riconoscimento di continuazione) è evento processuale rilevante ma, se successivo all'avvio del procedimento risarcitorio, non vale automaticamente a modificare l'oggetto del reclamo già instaurato; può invece costituire base per una nuova istanza.

  • codice di procedura penale

    art. 616, comma 1, primo periodo

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata alla parte soccombente (Amodio).

Massime di principio

  • Una ordinanza sopravvenuta che riconosca la continuazione tra titoli esecutivi non estende automaticamente il contenuto di un reclamo già pendente: se la decisione favorevole è intervenuta dopo l'avvio del procedimento per la riparazione, il richiedente deve proporre una nuova istanza autonoma per ottenere il riconoscimento del periodo ulteriore.
  • Per qualificare le condizioni detentive come trattamento inumano o degradante il giudice valuta globalmente fattori quali lo spazio individuale in cella, l'accesso ad acqua potabile, le indagini/verbali delle autorità sanitarie ispettive e la gravità degli agenti ambientali; il disagio o disservizi non sono automaticamente sufficiente a integrare la lesione dei diritti se vi sono misure di mitigazione e verifiche negative sui rischi sanitari.
  • La prova del pregiudizio grave grava sul detenuto: documenti ispettivi, rilevazioni sanitarie e la misura degli spazi costituiscono elementi decisivi; decisioni favorevoli pro domo di altri detenuti non sono pienamente trasferibili se le condizioni materiali differivano (es. minore spazio individuale).
  • Il ricorrente conserva la possibilità di esperire in via autonoma una nuova domanda risarcitoria quando sopravvengano elementi nuovi (es. riconoscimento giudiziario di continuazione) che consentano di estendere il periodo oggetto di riparazione.

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