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Sentenza

Sentenza n. 1062/2026 - Salerno, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti comunali e della Soprintendenza di rigetto o archiviazione delle istanze di condono edilizio e di accertamento di compatibilità paesaggistica, nonché diniego della richiesta di valutazione ai sensi dell’art. 34-ter d.P.R. 380/2001

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria e interessata al condono)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, anche con motivi aggiunti, l’archiviazione disposta dalla Soprintendenza sulle istanze di autorizzazione paesaggistica e di accertamento di compatibilità paesaggistica, il parere contrario della Commissione locale per il paesaggio, il diniego comunale della richiesta di valutare le opere anche ai sensi dell’art. 34-ter d.P.R. 380/2001 e il successivo rigetto delle istanze di condono e compatibilità paesaggistica. Ha dedotto, tra l’altro, l’omessa comunicazione dei motivi ostativi, la violazione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza relativa alla pendenza delle istanze, la non vincolatività del parere della Commissione locale per il paesaggio, l’assenza di autonoma istruttoria, l’irrilevanza della rinuncia all’istanza di condono presentata nel 2007 in mancanza di un espresso provvedimento amministrativo, il superamento della rinuncia mediante la successiva manifestazione di interesse alla definizione del procedimento, il carattere condizionato della rinuncia e l’applicabilità dell’art. 34-ter d.P.R. 380/2001. La controinteressata ha eccepito il difetto di legittimazione della ricorrente con riferimento alla porzione immobiliare di sua proprietà. Il giudice ha preliminarmente respinto tale eccezione, ritenendo sussistente la legittimazione della ricorrente quale proprietaria di parte dell’immobile e, comunque, quale soggetto titolare di un interesse diretto alla definizione del condono, anche in ragione dell’attività commerciale esercitata nei locali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti e ha annullato tutti i provvedimenti impugnati. La controversia è stata decisa ritenendo centrale la rinuncia all’istanza di condono del 2007, rinvenuta dall’Amministrazione nel corso dell’istruttoria. Secondo il Collegio, la rinuncia non ha definito il procedimento, poiché non è mai stata seguita da un provvedimento espresso di improcedibilità o da altro atto formale di conclusione. L’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso opera anche in presenza di una rinuncia o di una sopravvenuta carenza di interesse. Non è stata ritenuta configurabile neppure una conclusione implicita del procedimento: un provvedimento implicito può essere riconosciuto solo quando la volontà amministrativa emerga in modo assolutamente univoco da successivi atti o comportamenti, mentre nel caso concreto gli atti successivi avevano continuato a considerare pendenti le istanze e avevano adottato ulteriori provvedimenti sulle stesse. Il giudice ha inoltre rilevato che non erano state chiarite le ragioni dell’asserita incompatibilità tra la pendenza del condono, la concessione di occupazione di suolo pubblico e l’esecuzione dei lavori previsti dalla DIA del 2005. Poiché i provvedimenti impugnati trovavano fondamento nella ritenuta efficacia della rinuncia, l’invalidità di tale presupposto ha comportato l’annullamento degli atti. Le spese sono state compensate per la peculiarità fattuale e giuridica della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, l. 241/1990

    L’art. 2 co.1 L. n. 241/1990, infatti, obbliga le Amministrazioni all’adozione di un provvedimento espresso anche in caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda

    L’Amministrazione deve concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato anche quando l’istante abbia rinunciato o quando ricorrano ragioni di improcedibilità.

  • art. 34-ter d.P.R. 380/2001

    La ricorrente ne ha invocato l’applicazione alla valutazione dell’istanza di condono; la sentenza accoglie il ricorso senza definire nel merito i presupposti applicativi della disposizione.

  • art. 31, comma 3, l. 47/1985

    Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresì provvedere coloro che hanno titolo, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a richiedere la concessione edilizia o l’autorizzazione nonché, salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima

    La disposizione riconosce una legittimazione ampia alla presentazione dell’istanza di sanatoria, comprensiva dei soggetti che potrebbero subire un pregiudizio diretto dall’accertamento dell’abuso.

  • art. 32, comma 25, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    La norma è richiamata quale disposizione che estende al condono del 2003 la disciplina dell’art. 31, comma 3, l. 47/1985.

  • art. 35 l. 47/1985

    Gli interventi sugli immobili oggetto di condono sono soggetti alle procedure autorizzative previste dalla disposizione; tale elemento è stato considerato nel valutare, senza esito positivo, l’eventuale conclusione implicita del procedimento.

Massime di principio

  • La rinuncia del privato a un’istanza di condono edilizio non determina da sola la conclusione del procedimento: l’Amministrazione deve adottare un provvedimento espresso, anche di improcedibilità, in adempimento dell’obbligo generale di conclusione del procedimento.
  • La conclusione implicita di un procedimento amministrativo può essere riconosciuta soltanto quando la volontà provvedimentale dell’Amministrazione risulti in modo assolutamente univoco da successivi atti o comportamenti; tale requisito manca quando gli atti successivi continuano a considerare pendente l’istanza e provvedono su di essa.
  • La legittimazione a impugnare gli atti relativi a un’istanza di condono spetta non solo al proprietario formale dell’immobile, ma anche al soggetto che abbia un interesse diretto alla sanatoria e possa subire un pregiudizio immediato dall’accertamento dell’abuso e dall’applicazione delle relative sanzioni.
  • Quando il rigetto o l’archiviazione di un’istanza di condono e di compatibilità paesaggistica si fondano esclusivamente sull’asserita efficacia di una rinuncia non idonea a definire il procedimento, gli atti risultano illegittimi e devono essere annullati.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggisticaTermini del procedimento e silenzioLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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