Parere n. 662/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto dal signor Giuseppe Tamanini contro il Comune di Trento per l’annullamento: - dell’ordinanza n. 20/2020/51 del 15 giugno 2020 del Comune di Trento, a firma del dirigente del Servizio attività edilizia - Ufficio edilizia privata, con cui gli è stato ordinato, “in qualità proprietario della p.ed. 1293, della p.m. 2 della p.ed. 345 e della p.f. 515/4 C.C. Mattarello; … di provvedere entro il termine perentorio 90 (novanta) giorni alla demolizione delle opere abusive” descritte nell’ordinanza stessa; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, ivi compresi: A) la nota prot. n. 0013369 in data 20 gennaio 2020, con cui sono stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, formulata in data 4 marzo 2019, di applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo di quella ripristinatoria, ai sensi dell’art. 129, comma 5, della legge provinciale n. 1/2008; B) il verbale relativo al sopralluogo effettuato in data 8 giugno 2016, menzionato nella predetta ordinanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeOrdinanza del Comune di Trento di demolizione di opere edilizie abusive e atti connessi
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato in via straordinaria l'ordinanza n. 20/2020/51 del 15 giugno 2020, con cui il Comune di Trento gli aveva ordinato, quale proprietario di specifici immobili, la demolizione entro novanta giorni delle opere abusive indicate nell'ordinanza. Sono stati impugnati anche la comunicazione dei motivi ostativi al rigetto dell'istanza di applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della sanzione ripristinatoria, proposta ai sensi dell'art. 129, comma 5, della legge provinciale n. 1/2008, e il verbale di sopralluogo dell'8 giugno 2016. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l'errata qualificazione delle opere come abusive in totale difformità, la violazione dell'art. 128 della legge provinciale n. 1/2008 e, ove occorresse, dell'art. 32 del d.P.R. n. 380/2001, nonché eccesso di potere, travisamento dei fatti, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione. In via subordinata ha contestato la determinazione del volume urbanistico, della superficie coperta e della superficie utile rilevanti ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 129, comma 5, della legge provinciale n. 1/2008, deducendo anche la violazione dell'art. 128, comma 4, della medesima legge. Nel corso del procedimento il Comune di Trento ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Il ricorso è stato quindi riassunto davanti al TAR Trento, che lo ha definito con sentenza n. 104/2021.
Il parere
La Sezione ha rilevato che l'opposizione del Comune di Trento era rituale e tempestiva e che il ricorso era stato effettivamente trasposto e riassunto in sede giurisdizionale davanti al TAR Trento. Ha pertanto ritenuto che il ricorso straordinario non potesse più essere esaminato e dovesse essere dichiarato improcedibile per trasposizione. L'istanza cautelare è stata dichiarata assorbita. Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito i motivi relativi alla qualificazione degli abusi edilizi, alla demolizione e alla sanzione pecuniaria.
Osservazioni
Trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale
L'opposizione proposta dal Comune di Trento ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 è stata ritenuta rituale e tempestiva. Poiché il ricorso è stato riassunto davanti al TAR Trento e definito con sentenza n. 104/2021, il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione.
Istanza cautelare
L'esame dell'istanza cautelare è assorbito dall'improcedibilità del ricorso straordinario conseguente alla trasposizione in sede giurisdizionale.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
opposizione al ricorso straordinario e trasposizione in sede giurisdizionale
L'opposizione rituale e tempestiva dell'amministrazione resistente determina la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale; una volta avvenuta la riassunzione davanti al giudice amministrativo, il ricorso straordinario diviene improcedibile.
art. 128 legge provinciale n. 1/2008
qualificazione e disciplina delle opere edilizie abusive
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente, ma non è stata esaminata nel merito a causa dell'improcedibilità per trasposizione.
art. 129, comma 5, legge provinciale n. 1/2008
applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria
La disposizione è stata invocata dal ricorrente con riferimento all'istanza di sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria, senza esame di merito da parte della Sezione.
art. 32 d.P.R. n. 380/2001
qualificazione degli interventi eseguiti in totale difformità o con variazioni essenziali
La norma è stata richiamata dal ricorrente in via eventuale, ma non è stata applicata nel merito.
Massime di principio
- L'opposizione rituale e tempestiva dell'amministrazione resistente ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 determina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.
- Quando il ricorso straordinario è stato effettivamente riassunto davanti al giudice amministrativo competente, il procedimento straordinario deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione.
- La trasposizione del ricorso straordinario rende assorbita l'istanza cautelare proposta nell'ambito del procedimento consultivo.
- La trasposizione in sede giurisdizionale impedisce al Consiglio di Stato, in sede consultiva, di esaminare nel merito i motivi dedotti contro l'atto amministrativo impugnato.
Improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione al TAR
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un proprietario di immobili contro il Comune di Trento. Il ricorso riguardava un'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive e gli atti connessi, tra cui il rigetto dell'istanza di sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria.
Atti impugnati e motivi
Il ricorrente aveva impugnato l'ordinanza comunale n. 20/2020/51 del 15 giugno 2020, con cui gli era stata ordinata la demolizione, entro novanta giorni, delle opere abusive realizzate su immobili di sua proprietà.
Erano stati inoltre impugnati la comunicazione dei motivi ostativi al rigetto dell'istanza presentata il 4 marzo 2019 ai sensi dell'art. 129, comma 5, della legge provinciale n. 1/2008 e il verbale di sopralluogo dell'8 giugno 2016.
I motivi di ricorso riguardavano:
- l'errata qualificazione delle opere come abusive in totale difformità, con dedotta violazione dell'art. 128 della legge provinciale n. 1/2008 e, ove occorresse, dell'art. 32 del d.P.R. n. 380/2001;
- il travisamento e l'erronea valutazione dei fatti, l'irragionevolezza, l'ingiustizia manifesta e il difetto di motivazione;
- in via subordinata, l'errata determinazione del volume urbanistico, della superficie coperta e della superficie utile rilevanti per la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 129, comma 5, della legge provinciale n. 1/2008, nonché la violazione dell'art. 128, comma 4, della stessa legge.
Opposizione e trasposizione
Il Comune di Trento ha notificato, il 18 dicembre 2020, opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo che la controversia fosse trasferita nella sede giurisdizionale.
Il ricorso è stato riassunto davanti al TAR Trento, Sezione unica, dove è stato iscritto al ruolo generale n. 5/2021 e definito con sentenza n. 104/2021, pubblicata il 23 giugno 2021.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto rituale e tempestiva l'opposizione dell'amministrazione e ha preso atto dell'avvenuta trasposizione e riassunzione del ricorso davanti al giudice amministrativo.
In applicazione della disciplina del ricorso straordinario, la trasposizione in sede giurisdizionale ha comportato l'improcedibilità del procedimento consultivo. Di conseguenza, il Consiglio di Stato non ha esaminato i motivi relativi alla qualificazione delle opere, alla legittimità dell'ordinanza di demolizione, alla determinazione delle superfici e dei volumi o alla sostituibilità della sanzione ripristinatoria con quella pecuniaria.
Conclusione
Il parere è nel senso che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per trasposizione. L'istanza cautelare è stata dichiarata assorbita.
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