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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37993/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratrici)

La controversia

La controversia riguarda il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio maturata da personale ATA della scuola durante rapporti di lavoro a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo. La Corte d'appello aveva accolto la domanda delle lavoratrici, ritenendo che la disciplina interna sul riconoscimento solo parziale del servizio pre-ruolo, oltre il primo triennio, fosse incompatibile con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e l'aveva quindi disapplicata. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro e degli artt. 569 e 570 del d.lgs. n. 297/1994. Sosteneva che la Corte territoriale avesse applicato alla ricostruzione della carriera principi elaborati in materia diversa, che la clausola europea consenta deroghe per ragioni oggettive, che non vi fosse disparità di trattamento tra supplenti e personale di ruolo e che la disciplina nazionale non fosse disapplicabile, anche perché la ricostruzione della carriera costituirebbe un istituto storico del personale scolastico.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito perché conforme al principio già espresso dalla propria giurisprudenza: l'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994, nella parte in cui limita il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo del personale ATA al primo triennio e riduce a fini economici la quota successiva, contrasta con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Una volta accertata la violazione della clausola europea, il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna incompatibile e riconoscere al lavoratore poi immesso nei ruoli l'intero servizio effettivamente prestato. Le spese sono state compensate per la recente elaborazione giurisprudenziale della questione. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    è il parametro processuale invocato dal ricorrente per censurare la violazione di legge commessa dalla sentenza impugnata

  • clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE

    impone di evitare disparità di trattamento non obiettivamente giustificate tra lavoratori a termine e lavoratori comparabili; ha efficacia diretta e, se incompatibile con la norma interna, impone la disapplicazione di quest'ultima

  • art. 569 d.lgs. n. 297/1994

    è incompatibile con la clausola 4 nella parte in cui limita il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo del personale ATA al primo triennio e riduce la rilevanza della quota residua

  • art. 570 d.lgs. n. 297/1994

    viene richiamato come norma di calcolo del servizio effettivo pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera

  • art. 11, comma 14, L. n. 124/1999

    viene menzionato per sottolineare che la disciplina ivi prevista riguarda il personale docente e non si applica al personale non docente della scuola

  • art. 380-bis c.p.c.

    norma sul procedimento camerale non partecipato richiamata nella fase processuale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che siano esonerate dal materiale versamento del contributo per il meccanismo della prenotazione a debito

Massime di principio

  • In materia di lavoro pubblico a termine, la disciplina nazionale sulla valorizzazione dell'anzianità pre-ruolo deve essere disapplicata quando introduca un trattamento deteriore non sorretto da ragioni oggettive rispetto al personale comparabile.
  • La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ha efficacia diretta e può essere invocata dal lavoratore per ottenere la piena considerazione del servizio prestato quando la normativa interna preveda una valorizzazione solo parziale.
  • La giustificazione di una differenza di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato richiede elementi precisi e concreti relativi alla specifica condizione di impiego; non bastano richiami generici alla natura non di ruolo del rapporto o alle modalità ordinarie di reclutamento.
  • Quando una norma interna sul riconoscimento dell'anzianità si pone in contrasto con la disciplina eurounitaria antidiscriminatoria, il giudice nazionale deve disapplicarla e riconoscere il trattamento previsto dal diritto dell'Unione.
  • Nei rapporti del personale scolastico ATA, la limitazione del riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo ai primi anni di anzianità non è giustificata se, al momento dell'immissione in ruolo, il lavoratore precario ha maturato un'anzianità superiore a quella assunta dalla norma come soglia di tutela integrale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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