Sentenza n. 189/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento del decreto n. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- del Ministero della Difesa – Dir Person. Mil datato -OMISSIS- notificato in data 15.05.2024 con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico avverso la scheda valutativa n. ord. -OMISSIS- (periodo dal 14.12.2022 al 29.08.2023) datata 15/09/2023 e notificata il 25/10/2023 riportante la qualifica finale “insufficiente”, nonché della scheda valutativa n. ord -OMISSIS- (periodo dal 14.12.2022 al 19.08.2023) rettificata (modifica materiale) e notificata in data 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico e scheda valutativa caratteristica con giudizio finale insufficiente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, arruolata nel 2018 e in servizio permanente dal 2022, aveva impugnato il decreto ministeriale che aveva respinto il ricorso gerarchico contro la scheda valutativa relativa al periodo 14 dicembre 2022-19 agosto 2023, successivamente rettificata, recante il giudizio finale di insufficienza. Deduceva: omessa o generica motivazione e violazione dell'art. 3 l. 241/1990; eccesso di potere per sproporzione, irragionevolezza, arbitrarietà, incoerenza, contraddittorietà, erronea valutazione, travisamento e carenza dei presupposti; violazione degli artt. 688, 691, 693 e 698 d.P.R. 90/2010 e delle istruzioni sui documenti caratteristici del personale militare. Contestava il peggioramento rispetto ai precedenti giudizi, nonché il riferimento a una sanzione disciplinare di consegna per sette giorni, sostenendo che le istruzioni impedissero di considerare sanzioni non definitive e imponessero coerenza tra le singole voci e il giudizio complessivo. Deduceva inoltre che dodici voci fossero state peggiorate senza adeguata giustificazione e che nel foglio di comunicazione mancasse il prescritto giudizio complessivo finale. L'amministrazione eccepiva l'inammissibilità di quest'ultima censura, perché non proposta nel ricorso gerarchico, e chiedeva il rigetto delle altre doglianze.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile, per novità rispetto al ricorso gerarchico, la censura relativa alla mancanza del giudizio complessivo nel foglio di comunicazione. Ha respinto nel merito le restanti censure. Il giudice ha affermato che le valutazioni caratteristiche del personale militare sono espressione di ampia discrezionalità, che i superiori devono giustificare il giudizio ma non fornire una motivazione analitica in senso stretto e che ciascun periodo valutativo è autonomo. Le singole voci analitiche della scheda consentono normalmente di ricostruire il percorso valutativo; la motivazione può risultare dalla coerenza interna tra le valutazioni delle singole qualità e il giudizio complessivo, anche alla luce delle relazioni dei superiori e degli atti istruttori. Il sindacato giurisdizionale non può sostituire la valutazione dell'amministrazione, ma è limitato alle manifeste irragionevolezze o illogicità, non riscontrate nel caso concreto. Sebbene un drastico peggioramento richieda una giustificazione più penetrante, il giudizio non è stato ritenuto inatteso, poiché la militare aveva conseguito in precedenza risultati soltanto medi e la scheda precedente già conteneva valutazioni non positive da parte del primo compilatore. Quanto alla sanzione disciplinare, il TAR ha distinto la sanzione non definitiva, che non può essere considerata in quanto tale, dai fatti storici e dalle condotte sottostanti, i quali possono essere valutati ai fini del rendimento se coerenti con il periodo oggetto della scheda. Nel caso concreto, le condotte risultavano corroborate dalla sentenza del TAR Valle d'Aosta, dalle relazioni dei superiori e da ulteriori elementi istruttori: atteggiamenti non collaborativi e contrappositivi, inosservanza di indicazioni gerarchiche, ritardi, comportamento non diligente nella riconsegna di alloggio ed equipaggiamento e altre condotte incompatibili con gli standard attesi. I messaggi WhatsApp prodotti dalla ricorrente sono stati ritenuti una mera versione di parte, non suffragata da elementi esterni, mentre le fotografie confermavano lo stato non ottimale dei locali e dell'equipaggiamento. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
La ricorrente ne invocava la violazione per difetto di motivazione; il TAR ha ritenuto sufficiente la giustificazione ricavabile dalla struttura della scheda, dalle singole voci valutative e dagli atti istruttori.
artt. 688-694 d.P.R. 90/2010
Le disposizioni sono state richiamate in relazione alla disciplina dei documenti caratteristici e delle valutazioni del personale militare; il TAR ha ritenuto non sussistenti violazioni di legge.
art. 97 Costituzione
La ricorrente lo ha richiamato a sostegno delle censure di arbitrarietà, difetto di istruttoria e motivazione; il TAR ha escluso tali vizi.
art. 24 Costituzione
La norma è stata richiamata dalla ricorrente, senza che il TAR ravvisasse una specifica violazione nella decisione.
art. 6 CEDU
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente, senza che il TAR ravvisasse una specifica violazione nella decisione.
l. 5 novembre 1962 n. 1695
Richiamata dalla ricorrente quale disciplina di settore delle valutazioni caratteristiche militari; le relative censure sono state ritenute infondate.
d.P.R. 15 giugno 1965 n. 1431
Richiamato dalla ricorrente quale disciplina di settore delle valutazioni caratteristiche militari; le relative censure sono state ritenute infondate.
d.P.R. 213/2002
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle valutazioni caratteristiche; nessuna violazione è stata riconosciuta.
d.P.R. 255/2006
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle valutazioni caratteristiche; nessuna violazione è stata riconosciuta.
d.P.R. 164/2008
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle valutazioni caratteristiche; nessuna violazione è stata riconosciuta.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
Massime di principio
- Le valutazioni caratteristiche del personale militare costituiscono esercizio di ampia discrezionalità amministrativa; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dei superiori gerarchici, ma può sindacare soltanto manifeste irragionevolezze, illogicità, incoerenze o travisamenti del percorso valutativo.
- Ogni periodo di valutazione del personale militare è autonomo; i precedenti giudizi non impediscono un successivo peggioramento, anche se una variazione particolarmente drastica richiede una giustificazione più penetrante.
- Per la natura delle schede caratteristiche, l'obbligo di giustificazione non richiede necessariamente una cronaca analitica dei fatti posti a base di ogni voce: la motivazione può essere ricavata dalla coerenza tra le singole valutazioni, il giudizio complessivo, le relazioni dei superiori e gli altri atti istruttori.
- Il divieto di considerare una sanzione disciplinare non definitiva non impedisce di valutare, ai fini del rendimento, i fatti storici e le condotte sottostanti, purché siano coerenti con il periodo oggetto di valutazione e non siano assunti come mera sanzione disciplinare definitiva.
- Nel giudizio amministrativo è inammissibile la censura nuova, non dedotta nel previo ricorso gerarchico quando tale rimedio sia stato utilizzato per contestare l'atto, salvo che si tratti di profilo rilevabile d'ufficio o comunque non soggetto alla preclusione applicabile.
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