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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05873/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello, deducendo più censure: un primo motivo meramente oppositivo rispetto agli elementi oggettivi posti a base dell'affermazione di responsabilità; un secondo motivo con cui lamentava l'assenza di offensività minima del fatto, sostenendo che la condotta sarebbe stata priva di rilievo offensivo; ulteriori motivi rivolti contro il trattamento sanzionatorio, in particolare la ritenuta recidiva, l'aggravio di pena e il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto tutti i motivi generici, manifestamente infondati e in larga parte riproduttivi di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure erano generiche, manifestamente infondate e reiterative rispetto a questioni già decise con motivazione congrua nei gradi di merito. In particolare, ha ritenuto infondato il motivo sull'offensività minima del fatto, poiché la motivazione di merito escludeva tale tesi valorizzando le caratteristiche della condotta e il fatto che fosse emersa solo a seguito di un controllo casuale. Ha inoltre reputato adeguatamente motivata la recidiva, sulla base della perdurante e specifica inclinazione a delinquere, e legittimo il diniego delle attenuanti generiche per il peso attribuito ai precedenti penali e alle modalità della condotta. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a censure generiche, meramente oppositive o manifestamente infondate, soprattutto quando riproponga questioni già esaminate e disattese con motivazione congrua nei gradi di merito.
  • La doglianza sulla particolare tenuità o offensività minima del fatto deve confrontarsi con la concreta motivazione del giudice di merito sulle caratteristiche della condotta; non può essere accolta se la motivazione esclude in modo non illogico una offensività meritevole di esclusione della punibilità.
  • La valutazione della recidiva è legittima quando il giudice di merito la fondi su elementi concreti che denotino una perdurante e specifica inclinazione a delinquere, potendo tale giudizio giustificare anche un aggravio sanzionatorio.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da motivazione sufficiente quando il giudice valorizzi in modo assorbente i precedenti penali e le modalità della condotta.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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