Regolamento (UE) 2025/1578
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1578 del Consiglio, del 29 luglio 2025, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2025/206
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco UE delle persone, dei gruppi e delle entità colpiti da misure restrittive antiterrorismo ai sensi del regolamento (CE) n. 2580/2001. Il Consiglio, a seguito del riesame periodico previsto dalla normativa di base, conferma la permanenza nell’elenco della quasi totalità dei soggetti già inclusi e dispone la cancellazione di una persona. Il testo abroga inoltre il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2025/206 e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.
Aggiornamento dell’elenco UE delle persone, gruppi ed entità soggetti a misure restrittive antiterrorismo ai sensi del regolamento (CE) n. 2580/2001, con abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2025/206.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tutte le persone fisiche, ai gruppi e alle entità inseriti nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, come riportato nell’allegato. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile. L’ambito materiale è quello delle misure restrittive specifiche contro determinate persone ed entità destinati a combattere il terrorismo. Dal riesame dell’elenco è risultata la cancellazione di una persona, mentre le restanti persone, gruppi ed entità restano soggetti alle misure. Il regolamento ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Aggiornamento dell’elenco UE antiterrorismo ai sensi del regolamento (CE) n. 2580/2001
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1578 del Consiglio aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo alla lotta al terrorismo. Il Consiglio effettua il riesame periodico dell’elenco previsto dall’articolo 2, paragrafo 3, tenendo conto delle osservazioni degli interessati e delle informazioni fornite dalle autorità nazionali competenti; al termine del riesame, dispone la cancellazione di una persona e conferma la permanenza degli altri soggetti nell’elenco.
Base giuridica e contesto del provvedimento
L’atto è adottato dal Consiglio sulla base del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del regolamento (CE) n. 2580/2001, in particolare dell’articolo 2, paragrafo 3. I considerando richiamano il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2025/206, adottato il 30 gennaio 2025, che aveva già stabilito un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità interessati. Il Consiglio afferma di aver fornito, ove possibile in concreto, la motivazione dell’inserimento nell’elenco e di aver informato i soggetti elencati della decisione di mantenerli nell’elenco nonché della possibilità di chiedere le motivazioni del loro inserimento, qualora non già comunicate.
Riesame dell’elenco e conferma delle misure restrittive
Nel riesame dell’elenco, il Consiglio ha preso in considerazione:
- le osservazioni presentate dagli interessati;
- le informazioni aggiornate ricevute dalle autorità nazionali competenti sullo status nazionale delle persone ed entità elencate.
All’esito del controllo, il Consiglio conclude che una voce deve essere soppressa dall’elenco. Contestualmente verifica che, per la totalità degli altri soggetti, le autorità competenti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC hanno adottato decisioni per il coinvolgimento in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della stessa posizione comune. Da ciò deriva la conferma dell’applicazione delle misure restrittive del regolamento (CE) n. 2580/2001 a tali persone, gruppi ed entità.
Contenuto dell’elenco allegato
L’articolo 1 rinvia all’allegato, che contiene l’elenco aggiornato dei destinatari delle misure. L’allegato comprende:
- una sezione dedicata alle persone fisiche;
- una sezione dedicata ai gruppi ed entità.
Tra i soggetti elencati figurano, tra gli altri, organizzazioni e formazioni come Hamas, l’ala militare di Hezbollah, il PKK, l’LTTE, il PFLP, il PIJ, il DHKP/C, Sendero Luminoso e The Base, oltre a persone fisiche identificate con dati anagrafici, alias, cittadinanze, numeri di passaporto o altri elementi identificativi. Il testo non disciplina nel dettaglio il contenuto sostanziale delle misure, limitandosi all’aggiornamento dell’elenco dei destinatari.
Abrogazione del regolamento precedente e applicazione temporale
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2025/206. Il nuovo regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ai sensi dell’articolo 3.
Effetti pratici per gli operatori
Per avvocati e commercialisti, il rilievo operativo principale consiste nella verifica aggiornata dei soggetti inclusi nell’elenco allegato, poiché a tali persone, gruppi ed entità si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001. L’atto ha natura meramente esecutiva e di aggiornamento, ma incide direttamente sull’individuazione dei destinatari delle restrizioni e sulla conformità degli adempimenti collegati.
Disposizioni principali
Riesame e aggiornamento dell’elenco
Il Consiglio ha riesaminato l’elenco ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, tenendo conto delle osservazioni degli interessati e delle informazioni aggiornate delle autorità nazionali competenti. A seguito del riesame, una persona è cancellata dall’elenco, mentre per gli altri soggetti è confermata la permanenza delle misure restrittive.
Elenco contenuto nell’allegato
L’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti alle misure è riportato nell’allegato del regolamento. L’allegato include 13 persone e 22 gruppi o entità, tra cui diverse organizzazioni terroristiche o strutture a esse riconducibili.
Continuità delle misure restrittive
Il Consiglio rileva che le autorità competenti, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC, hanno adottato decisioni nei confronti delle restanti persone, gruppi ed entità per il loro coinvolgimento in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della medesima posizione comune. Pertanto, le misure restrittive del regolamento (CE) n. 2580/2001 continuano ad applicarsi.
Abrogazione del precedente regolamento di esecuzione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/206 è abrogato e sostituito dal presente atto, che aggiorna l’elenco vigente.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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