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Sentenza

Sentenza n. 7642/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter, n. 13237 del 4 luglio 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202507752

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. III ter, n. 13237 del 4 luglio 2025, che aveva respinto il ricorso contro l’esclusione dell’impianto idroelettrico dal registro del settimo bando GSE; in primo grado erano impugnate la nota di esclusione del 7 febbraio 2022 e la graduatoria del 28 gennaio 2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva impugnato l’esclusione dal registro del settimo bando per l’accesso agli incentivi, deducendo tre motivi poi riproposti in appello. In primo luogo, lamentava l’erronea applicazione della disciplina sull’entrata in esercizio: il GSE aveva considerato decisiva la registrazione dell’impianto nel sistema GAUDÌ come attivo dal 21 gennaio 2021, benché l’impianto non avesse mai funzionato in parallelo né prodotto energia. In secondo luogo, contestava la ritenuta mancanza della titolarità di un preventivo di connessione alla rete accettato in via definitiva alla data della precedente iscrizione al registro del 26 ottobre 2016, producendo il preventivo accettato il 3 giugno 2015 e la prova del pagamento dell’acconto. In terzo luogo, sosteneva che i lavori realizzati costituivano un’integrale ricostruzione ai sensi del D.M. 23 giugno 2016, poiché erano state ricostruite le opere idrauliche e sostituiti i gruppi turbina-alternatore; contestava quindi il giudizio del GSE secondo cui l’intervento non rientrava in alcuna categoria ammissibile. Per tutti i motivi deduceva violazione e falsa applicazione delle norme e del regolamento operativo, nonché difetto di istruttoria e motivazione, errore nei presupposti e travisamento dei fatti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto tutti e tre i motivi d’appello e riformato integralmente la sentenza del TAR, accogliendo il ricorso di primo grado. Quanto all’entrata in esercizio, ha rilevato che questa coincide con il primo effettivo funzionamento in parallelo e richiede produzione e immissione di energia in rete, non bastando la mera connessione; poiché era pacifico che l’impianto non avesse mai prodotto energia, il dato GAUDÌ non poteva essere assunto come prova dirimente, tanto più che il sistema non distingue tra connessione ed effettiva entrata in esercizio e il GSE disponeva di elementi contrari che avrebbe dovuto verificare. Quanto al preventivo di connessione, il preventivo accettato il 3 giugno 2015 e la relativa prova di pagamento dimostravano la titolarità alla data del 26 ottobre 2016; la successiva nota di E-Distribuzione del 31 gennaio 2018 non indicava quando sarebbe intervenuta la decadenza e, per data e contenuto, deponeva nel senso che il preventivo fosse ancora valido alla data rilevante. Quanto alla qualificazione dell’intervento, la documentazione fotografica, la perizia e le autorizzazioni comprovavano la totale ricostruzione delle opere idrauliche e la sostituzione dei gruppi turbina-alternatore, integrando la categoria dell’integrale ricostruzione. La motivazione del GSE risultava quindi illogica e non aderente ai fatti, con violazione dell’obbligo di motivazione. Sono stati annullati la nota GSE del 7 febbraio 2022 e, limitatamente all’impianto, le tabelle A e B della graduatoria del 28 gennaio 2022, rispettivamente per la mancata iscrizione e per l’inclusione tra gli esclusi. Spese di entrambi i gradi compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 4, d.m. 4 luglio 2019

    alla stregua tanto del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2016 quanto di quello del 4 luglio 2019 la data di entrata in esercizio di un impianto è fissata al suo primo funzionamento in parallelo.

    L’entrata in esercizio va individuata nel primo effettivo funzionamento in parallelo, non nella mera registrazione informatica o connessione alla rete; occorre accertare l’effettiva produzione di energia.

  • art. 2, comma 1, lett. m), d.m. 23 giugno 2016

    In proposito va evidenziato che il funzionamento in parallelo si verifica soltanto con l’effettiva produzione di energia e non già mediante la mera connessione alla rete elettrica.

    Il funzionamento in parallelo rilevante per stabilire la data di entrata in esercizio presuppone la produzione effettiva di energia, non essendo sufficiente il semplice allacciamento alla rete.

  • art. 42 d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28

    Il potere di verifica e controllo attribuito al Gestore dall’art. 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, invero, gli impone in sostanza di accertare l’effettiva sussistenza e permanenza dei presupposti e dei requisiti per l’accesso ai meccanismi incentivanti, con la conseguenza che la concreta lex specialis e i parametri di funzionamento di una piattaforma telematica di gestione e controllo dell’accesso agli incentivi non possono obliterare il dovere di considerare il dato fattuale aderente all’effettiva operatività dell’impianto, anche tramite l’utilizzo di poteri istruttori, in concreto non esercitati sebbene fosse doveroso farlo per salvaguardare l’effettiva parità di trattamento degli operatori economici e il buon andamento dell’azione amministrativa.

    Il GSE deve verificare in concreto la sussistenza dei requisiti per gli incentivi e non può attribuire prevalenza automatica ai dati della piattaforma quando siano stati forniti elementi attendibili di segno contrario; se necessario, deve esercitare i poteri istruttori.

  • paragrafo 2.3.1 del Regolamento operativo per l’iscrizione ai registri e alle aste del d.m. 4 luglio 2019

    La suddetta asserzione è smentita dalla produzione (già in primo grado) da parte dell’interessata dell’accettazione del preventivo di connessione (codice di tracciabilità T0710068) del 3 giugno 2015 (dunque precedente al 26 ottobre 2016) e della ricevuta del bonifico per il pagamento del 30% di acconto dovuto al momento dell’accettazione, le quali dimostrano la titolarità del preventivo da parte dell’odierna appellante.

    La titolarità del preventivo di connessione accettato può essere dimostrata mediante la documentazione dell’accettazione e del pagamento dell’acconto; nel caso concreto tale prova precedeva la data rilevante per l’iscrizione al registro.

  • art. 2, comma 1, lett. b), d.m. 23 giugno 2016

    In realtà, come dedotto dall’interessata già nel terzo motivo del ricorso di primo grado l’intervento de quo rientra nella categoria «integrale ricostruzione», ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b) del citato decreto ministeriale del 23 giugno 2016, secondo cui sussiste tale tipo di ricostruzione in presenza di «intervento su un impianto che comporta la totale ricostruzione di tutte le opere idrauliche appartenenti all’impianto e la sostituzione di tutti i gruppi turbina-alternatore costituenti l’impianto stesso».

    È integrale ricostruzione l’intervento che comporta la totale ricostruzione delle opere idrauliche e la sostituzione di tutti i gruppi turbina-alternatore; la qualificazione va verificata sulla base delle opere effettivamente realizzate e della documentazione, non di mere denominazioni progettuali.

  • art. 2, comma 1, d.m. 4 luglio 2019

    In realtà, come dedotto dall’interessata già nel terzo motivo del ricorso di primo grado l’intervento de quo rientra nella categoria «integrale ricostruzione», ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b) del citato decreto ministeriale del 23 giugno 2016

    La disciplina del d.m. 4 luglio 2019 richiama le categorie di intervento definite dal d.m. 23 giugno 2016; l’ammissione va valutata in base alla categoria concretamente integrata dall’intervento.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Pertanto il provvedimento di esclusione dal registro è supportato da una motivazione illogica e non aderente ai fatti e, quindi, concretamente immotivato, con conseguente violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    La motivazione è illegittima quando risulta illogica e non aderente alle risultanze fattuali determinanti, rendendo in concreto immotivata l’esclusione.

Massime di principio

  • Ai fini della disciplina degli incentivi alla produzione di energia rinnovabile, l’entrata in esercizio coincide con il primo effettivo funzionamento in parallelo dell’impianto, che richiede produzione e immissione di energia in rete; la mera connessione o una registrazione informatica che non distingua la connessione dall’esercizio non sono sufficienti.
  • Quando il privato fornisce tempestivamente elementi documentali attendibili che contraddicono i dati di una piattaforma telematica, l’amministrazione preposta agli incentivi non può limitarsi a fare riferimento a tali dati o al principio di autoresponsabilità, ma deve valutare le prove e, se necessario, svolgere gli accertamenti istruttori di propria competenza.
  • La titolarità, alla data rilevante, di un preventivo di connessione accettato in via definitiva può essere provata attraverso l’accettazione del preventivo e la documentazione del pagamento dovuto; una comunicazione successiva che non individui la data di decadenza non dimostra che il preventivo fosse già decaduto alla data anteriore oggetto di verifica.
  • Costituisce integrale ricostruzione l’intervento che comporta la totale ricostruzione delle opere idrauliche dell’impianto e la sostituzione di tutti i gruppi turbina-alternatore. La qualificazione va compiuta in base alle opere realmente eseguite e alla documentazione tecnica, e non può essere esclusa per la sola presenza sul sito di un impianto preesistente dismesso o per l’uso di una diversa denominazione in un atto progettuale.
  • È illegittima per difetto di motivazione e di istruttoria l’esclusione da un meccanismo incentivante fondata su presupposti smentiti dalla documentazione disponibile all’amministrazione, quando questa non abbia accertato in concreto i requisiti e la categoria dell’intervento.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliMotivazione del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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