Cassazione Penale, Sentenza n. 40167/2022 del 24/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Torino del 11/12/2020, che aveva riformato l'assoluzione del Tribunale di Casale Monferrato in condanna per il reato di ricettazione di un motociclo commesso il 25/05/2011. Il ricorso per cassazione denunciava: (i) violazione di legge, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p., per aver la Corte d'appello rinnovato parzialmente l'istruttoria limitandosi all'esame dell'imputato ed omettendo l'escussione del teste M.Ilo Chiarelli; (ii) vizio di motivazione, per aver ritenuto la sussistenza della consapevolezza dell'imputato circa la provenienza furtiva del bene senza prove sufficienti. In seguito la difesa ha anche invocato l'estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato e, per alcuni profili, aspecifico. Ha ritenuto corretta la selezione delle prove dichiarative effettuata dalla Corte territoriale (limitazione all'esame dell'imputato e non escussione del teste indicato), in quanto l'obbligo di rinnovazione riguarda soltanto le prove dichiarative ritenute decisive dal primo grado e specificamente indicate nell'atto di impugnazione. Quanto al vizio di motivazione, la Corte ha escluso la possibilità di una rivalutazione di merito in sede di legittimità, osservando che la sentenza impugnata ha motivato analiticamente l'inattendibilità delle dichiarazioni dell'imputato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Inoltre la Corte ha rilevato che l'inammissibilità del ricorso preclude l'accertamento di una eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 603, comma 3-bis, codice di procedura penale
L'obbligo di rinnovare l'istruttoria in caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza assolutoria riguarda solo le prove dichiarative che, secondo le ragioni specifiche prospettate nell'atto di impugnazione, siano state valutate erroneamente dal primo giudice e siano decisive ai fini della responsabilità.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norme procedurali che consentono, in particolari condizioni, la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti (procedura semplificata adottata nel caso concreto).
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000 (De Luca)
Principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso di cassazione impedisce l'esame di questioni sopravvenute relative alla prescrizione del reato rispetto alla sentenza impugnata.
Massime di principio
- Quando il pubblico ministero impugna una sentenza di assoluzione, l'appello può richiedere la rinnovazione dell'istruttoria solo con riferimento alle prove dichiarative che siano state specificamente indicate come decisive e ritenute valutate erroneamente dal primo giudice.
- La Corte d'appello ha discrezionalità nella selezione delle prove da rinnovare: la scelta deve essere congruamente motivata e, se corretta, non è sindacabile in Cassazione se comporta una valutazione di merito.
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione ex novo della credibilità delle fonti di prova: i motivi che ripropongono la stessa valutazione di merito già compiuta in appello sono inammissibili o manifestamente infondati.
- Se si intende censurare l'omissione dell'escussione di un testimone, è necessario dimostrare che tale testimonianza era effettivamente decisiva per l'assoluzione (o per la condanna) e che la sua mancata acquisizione ha inciso sull'esito del giudizio, con puntuale indicazione delle ragioni.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie; inoltre, impedisce al giudice di legittimità di valutare questioni sopravvenute come la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
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