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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35710/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che lo aveva condannato per la violazione della disciplina sul Daspo urbano. Ha dedotto due censure: il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. In fatto, la decisione richiama che il ricorrente era stato trovato a sostare in una zona interdetta e che dagli atti risultavano plurime analoghe violazioni, poiché egli svolgeva abitualmente attività di parcheggiatore abusivo intralciando il traffico; inoltre, la Corte territoriale aveva valorizzato precedenti condanne per reati contro il patrimonio e altri precedenti per ricettazione, minaccia, furto e falsità materiale, ritenendo tale quadro incompatibile con la minima offensività e sintomatico di spiccata capacità a delinquere.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione sul diniego dell'art. 131-bis c.p., perché la particolare tenuità richiede la positiva valutazione di tutte le componenti del fatto e, nel caso concreto, le plurime violazioni e la reiterazione della condotta escludevano la minima offesa. Ha altresì ritenuto adeguata la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, in quanto il giudice può fondarsi sull'assenza di elementi positivi e sui precedenti penali, non essendo sufficiente il solo stato di incensuratezza; nel caso di specie erano richiamate condanne pregresse rilevanti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto richiede la positiva valutazione di tutte le componenti del reato; la causa di non punibilità è preclusa se anche uno solo dei criteri risulta negativamente valutato.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi o circostanze di segno positivo; dopo la riforma del 2008 non basta il solo stato di incensuratezza.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92

    È richiamato come fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p. che ha escluso la sufficienza del solo stato di incensuratezza ai fini della concessione delle attenuanti generiche.

  • legge 24 luglio 2008, n. 125

    Legge di conversione del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, richiamata per la riforma dell'art. 62-bis c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • L. n. 48 del 2017, art. 10, comma 3

    Norma incriminatrice per la violazione del Daspo urbano oggetto della condanna impugnata.

Massime di principio

  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere riconosciuta se il giudice di merito evidenzia una pluralità di violazioni o una condotta seriale, perché tali elementi escludono la minima offensività.
  • Ai fini del diniego dell'art. 131-bis c.p., è sufficiente che risulti negativamente valutato anche uno solo dei parametri richiesti dalla norma, poiché i criteri sono cumulativi per l'applicazione della causa di non punibilità.
  • Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate sulla base di un giudizio complessivo sfavorevole fondato su precedenti penali e assenza di elementi positivi, senza che il giudice debba confutare analiticamente ogni dato favorevole allegato dalle parti.
  • Dopo la riforma del 2008, lo stato di incensuratezza non è di per sé sufficiente a fondare la concessione delle attenuanti generiche.
  • In caso di ricorso inammissibile, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende discende dall'art. 616 c.p.p., salvo che l'inammissibilità non sia priva di colpa.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàCircostanze del reatoImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiParte generaleProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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