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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25339/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Platania aveva ottenuto la revisione della condanna per associazione per delinquere (sentenza di revisione del 05/06/2008) e ha chiesto la riparazione per errore giudiziario ai sensi dell'art. 643 c.p.p. La Corte di appello aveva ripetutamente esaminato la domanda: inizialmente rigetto (13/12/2018), annullato dalla Cassazione; poi inammissibilità per decorso termine (ordinanza 07/10/2021), nuovamente annullata dalla Cassazione; infine, in esito al rinvio, la Corte di appello con ordinanza del 05/07/2022 ha rigettato la domanda ritenendo che Platania avesse tenuto una condotta gravemente colposa che ha determinato l'errore giudiziario. Tali comportamenti, giudizialmente accertati e non smentiti, includevano frequenti viaggi da Catania a Milano dal gennaio 1990, sopralluoghi finalizzati alla preparazione di una rapina prevista il 28/02/1990 (poi non eseguita per l'intervento delle forze dell'ordine), frequenti contatti telefonici con coindagati e rapporti assidui con persone poi condannate per rapine aggravate. La Corte ha ritenuto che queste condotte, pur non integrando il reato fine, abbiano indotto l'autorità giudiziaria a commettere l'errore di ritenere l'esistenza dell'associazione per delinquere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Platania, confermando l'ordinanza della Corte d'appello di Ancona del 05/07/2022. Il Collegio ha ritenuto congrua e adeguatamente motivata la valutazione della Corte territoriale secondo cui la condotta del ricorrente configurava una colpa grave che ha causato l'errore giudiziario, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. Perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non è stata disposta rifusione delle spese del Ministero a causa della genericità della sua memoria.

Norme richiamate

  • art. 643 cod. proc. pen.

    Disciplina la riparazione per l'errore giudiziario: il diritto all'indennizzo è escluso se l'errore è stato causato da una colpa grave dell'istante. La Corte ha applicato il principio secondo cui la colpa deve aver concretamente causato l'errore e non solo avervi concorso.

  • art. 645, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede il termine di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione per proporre talune impugnazioni/azioni; la Corte di Cassazione ha però precisato che, nel procedimento di merito sulla riparazione, la Corte territoriale non può limitarsi ad accertare inammissibilità già decise in precedenti fasi ma deve decidere nel merito quando richiesto dal rinvio.

  • art. 416 cod. pen.

    Norma sul reato di associazione per delinquere. Nel caso, pur essendo stata in definitiva esclusa l'integrazione del reato associativo, la Corte ha valutato come la partecipazione del ricorrente alla preparazione di una rapina avesse comunque indotto l'autorità a ritenere la sua partecipazione a una associazione, contribuendo causalmente all'errore.

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Regola la riparazione per ingiusta detenzione; richiamata dalla giurisprudenza per confrontare la diversa incidenza della condotta dell'istante (colpa dolosa o grave). La Corte ha sottolineato le differenze con l'art. 643 pur richiamandone i principi interpretativi sulla colpa grave ostativa.

  • art. 43 cod. pen.

    Definisce la nozione di colpa (negligenza, imprudenza, imperizia). La Corte ha usato tale nozione per valutare se la condotta del ricorrente costituisse colpa grave idonea a escludere l'indennizzo, considerando anche la prevedibilità dell'intervento dell'autorità giudiziaria.

Massime di principio

  • Per ottenere la riparazione dell'errore giudiziario ai sensi dell'art. 643 c.p.p. non basta che l'istante abbia "concorso" alla situazione che ha portato all'errore: occorre che una condotta di colpa grave dell'istante abbia concretamente causato l'errore.
  • Il giudice della riparazione deve valutare sia l'esistenza della condotta colposa sia la sua incidenza causale sull'errore; la colpa grave si configura anche quando comportamenti extraprocessuali (es. frequentazioni, sopralluoghi, contatti con pregiudicati) sono oggettivamente idonei a ingenerare il sospetto e a determinare l'intervento dell'autorità.
  • Atti preparatori mai sfociati in reato consumato possono comunque essere valutati come fattore causale ostativo all'indennizzo se hanno indotto ragionevolmente l'autorità a compiere un errore giudiziario.
  • Il ricorrente ha l'onere di fornire spiegazioni persuasive e alternative alle risultanze che lo collegano a condotte sospette; l'assenza di giustificazioni credibili rafforza la valutazione della colpa grave.
  • Motivi formali come questioni di termini o di ammissibilità possono essere superati dalla Corte di rinvio: la decisione deve infine pronunciarsi nel merito quando richiesto, valutando la sussistenza della colpa causativa.
  • Nel giudizio sulla riparazione è necessario un adeguato e specifico percorso motivazionale del giudice che colleghi le condotte contestate all'effettiva produzione dell'errore giudiziario; una motivazione generica può essere cassata.

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