Ordinanza n. 19/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione Quarta) n. 1942/2025, previa sospensione, che ha respinto il ricorso n. 1942/2025 R.G. avente ad oggetto la “Determinazione Dirigenziale del Comune di Palermo n. 10440, comunicata in data 11 settembre 2023”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sez. IV, n. 1942/2025, reiettiva del ricorso contro la determinazione dirigenziale del Comune di Palermo n. 10440, comunicata l’11 settembre 2023
Esito
Favorevole al resistente (comune e concorrente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante ha impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro la determinazione dirigenziale comunale n. 10440. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia della sentenza, lamentando genericamente un pregiudizio consistente nella perdita di avviamento, di opportunità commerciali e di asset strategici per l’attività d’impresa. Dal testo non risultano ulteriori specifici motivi di appello o le censure rivolte alla determinazione amministrativa.
La decisione
Il CGARS ha respinto l’istanza cautelare. In sede di sommario esame, ha ritenuto che le doglianze dell’appello non fossero assistite dal fumus boni iuris, anche alla luce delle argomentazioni già svolte dal Consiglio nell’ordinanza cautelare n. 132 del 22 aprile 2024. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio dedotto è stato qualificato come genericamente prospettato e di natura economica. Il Collegio ha applicato il principio secondo cui il danno patrimoniale, essendo normalmente risarcibile, non presenta di regola carattere irreparabile o irreversibile. La società appellante è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 in favore del Comune di Palermo e in euro 1.000,00 in favore della società Publicittà S.r.l.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della domanda cautelare in appello e della sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione della sentenza presuppone la sussistenza sia del fumus boni iuris sia di un pregiudizio caratterizzato da concretezza e irreparabilità.
- Il pregiudizio meramente economico, in quanto normalmente suscettibile di ristoro per equivalente, non è di regola qualificabile come irreparabile o irreversibile ai fini della tutela cautelare.
- La prospettazione generica della perdita di avviamento, di opportunità commerciali o di asset strategici non è sufficiente, di per sé, a dimostrare il periculum in mora.
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