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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23808/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Una medica aveva ricevuto, tra il 1992 e il 1996, un assegno di studio per la specializzazione in fisiatria erogato dalla Provincia autonoma, subordinato all'impegno a lavorare per almeno cinque anni, entro dieci anni dal conseguimento della specializzazione, nel servizio sanitario pubblico provinciale. La normativa provinciale prevedeva, in caso di inosservanza totale o parziale dell'impegno, la restituzione delle somme ricevute entro limiti massimi prefissati, con determinazione dell'importo da restituire rimessa alla Giunta provinciale su proposta dell'Assessore competente. Con decreto del 2011 la Provincia aveva accertato l'inosservanza parziale e richiesto la restituzione di una somma, precisando che gli interessi legali sarebbero stati calcolati dalla data delle erogazioni fino alla richiesta di restituzione. La destinataria aveva proposto azione di accertamento negativo, contestando, in Cassazione, che gli interessi decorressero dalle singole erogazioni e sostenendo che, fino alla determinazione amministrativa dell'importo da restituire, il debito non fosse liquido né esigibile, anche perché la disciplina attribuiva all'amministrazione un margine discrezionale nella quantificazione entro i limiti massimi. Con il ricorso denunciava violazione della normativa provinciale e dell'art. 1282 c.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi relativi alla dichiarazione di impegno e alla successiva interlocuzione con la Provincia.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha chiarito che non era in discussione l'obbligo di corrispondere gli interessi per il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione restitutoria, ma solo il momento di decorrenza. Secondo la Cassazione, il credito restitutorio, pur certo ed esigibile, non era ancora liquido prima della determinazione amministrativa, perché la disciplina provinciale lasciava all'amministrazione un margine di discrezionalità sulla misura della somma da restituire, entro i limiti massimi previsti. Ne consegue che gli interessi legali non potevano decorrere dalle singole erogazioni, ma solo dal momento in cui l'importo dovuto fosse stato determinato. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Trento, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7 L.P. 3 gennaio 1986, n. 1

    La disciplina provinciale sull'assegno di specializzazione prevedeva l'obbligo di restituzione in caso di inadempimento dell'impegno assunto, con limiti massimi predeterminati e determinazione dell'importo affidata all'amministrazione.

  • regolamento di attuazione D.P.G.P. 29 marzo 1988, n. 6

    Concorreva a disciplinare il meccanismo di restituzione e la quantificazione della somma dovuta.

  • art. 1282 c.c.

    Gli interessi legali decorrono quando il credito è liquido ed esigibile; se manca la liquidità perché l'importo deve ancora essere determinato dall'amministrazione, la decorrenza non può essere ancorata alle originarie erogazioni.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte ha risolto la controversia sul diverso e decisivo profilo della liquidità del credito.

Massime di principio

  • Quando una disciplina preveda la restituzione di somme pubbliche entro limiti massimi e affidi all'amministrazione la concreta quantificazione dell'importo, il credito non può qualificarsi liquido fino alla decisione amministrativa di determinazione.
  • Ai fini dell'art. 1282 c.c., gli interessi legali non decorrono dalle singole erogazioni se, prima della quantificazione, permane un potere discrezionale dell'ente nel determinare la somma da restituire.
  • La certezza del debito e la sua esigibilità non bastano, da sole, a far decorrere gli interessi ex art. 1282 c.c.; è necessaria anche la liquidità del credito, cioè la sua determinazione o determinabilità senza margini discrezionali residui.
  • Se la controversia riguarda solo il dies a quo degli interessi su un'obbligazione restitutoria, il giudice deve distinguere tra obbligo principale e momento in cui questo diviene liquido, verificando la presenza o meno di una valutazione amministrativa necessaria per la quantificazione.

Come è indicizzato

MaterieInadempimento
RamiObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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