Cassazione Civile, Ordinanza n. 01827/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una sentenza passata in giudicato, con cui la cassa comunale di credito agrario di un centro sardo era stata condannata a pagare una somma alla creditrice originaria. Dopo la morte di quest'ultima, i suoi eredi hanno notificato precetto al Banco di Sardegna, assumendo che esso avesse incorporato la cassa debitrice oppure ne fosse comunque divenuto successore universale nei rapporti attivi e passivi. La banca ha proposto opposizione a precetto sostenendo che la cassa era soggetto distinto e autonomo, che non vi era stata alcuna fusione o incorporazione, né successione universale o particolare, e che la delibera del CdA richiamata dagli opponenti configurava al più un accollo interno. In appello i creditori hanno insistito sulla tesi della fusione/incorporazione e sull'efficacia della delibera societaria. In cassazione hanno dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2501, comma 2, e 2504-bis c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la partecipazione di un ente in liquidazione a una fusione, avesse svalutato il parere della Banca d'Italia che parlava di concentrazione infragruppo e avesse ritenuto incompatibile l'estinzione disposta nel 1999 con la fusione per incorporazione. Con il secondo e terzo motivo hanno denunciato, rispettivamente, violazione dei criteri ermeneutici contrattuali e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale qualificato la delibera del 16/03/2004 come accollo interno e per avere fondato il proprio convincimento su un documento non prodotto in giudizio ma solo richiamato nel bilancio finale di liquidazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale degli eredi, ritenendo infondato il primo motivo perché, nel caso concreto, non risultava accertata alcuna fusione o incorporazione e la disciplina speciale del T.U.B. prevedeva una sequenza estinzione-liquidazione incompatibile con la fusione civilistica; ha inoltre chiarito che l'art. 2501, comma 2, c.c. consente la partecipazione alla fusione di società in liquidazione, ma non rende applicabile la norma a una fattispecie in cui l'ente sia già stato estinto prima della liquidazione. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza, perché i ricorrenti non avevano riportato il contenuto della delibera del 16/03/2004 sulla quale fondavano le censure. È stato altresì dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della banca, perché non vi era soccombenza sul punto censurato e perché i motivi erano formulati in modo promiscuo e non specifico. Le spese di legittimità sono state compensate e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2501, comma 2, c.c.
La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo
La norma conferma che una società in liquidazione può partecipare alla fusione se non ha iniziato la distribuzione dell'attivo; non è però applicabile a una fattispecie in cui l'ente sia già stato estinto e solo successivamente posto in liquidazione.
art. 2504-bis c.c.
La fusione per incorporazione produce effetto estintivo della società incorporata; la nuova disciplina, però, non ha efficacia retroattiva rispetto alle fusioni anteriori alla riforma del 2003.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la base formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge esaminati dalla Corte.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È la base formale del motivo con cui si denunciava la violazione delle regole di formazione del convincimento e dell'uso delle prove.
art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5), c.p.c.
La commistione tra diversi vizi di legittimità, senza specifica distinzione, è stata ritenuta inammissibile.
artt. 1362, 1363 e 1364 c.c.
I criteri di interpretazione del negozio vengono in rilievo per la qualificazione della delibera come accollo interno o esterno, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Le censure sull'apprezzamento della prova e sulla considerazione di un documento non prodotto sono state respinte perché non autosufficienti o perché prive di interesse, a seconda della parte ricorrente.
art. 152 d.lgs. n. 385/1993
La disciplina speciale delle casse comunali di credito agrario prevede la loro estinzione disposta con decreto ministeriale e il successivo procedimento di liquidazione del patrimonio.
art. 5 L. n. 287/1990
La nozione di operazione di concentrazione è richiamata solo per chiarire che non prova, di per sé, l'esistenza di una fusione civilistica.
Massime di principio
- La fusione per incorporazione produce l'estinzione del soggetto incorporato, ma tale effetto opera solo se la fusione sia effettivamente accertata e, per le vicende anteriori alla riforma del 2003, secondo la disciplina previgente non retroattivamente modificata.
- La partecipazione alla fusione di un soggetto in liquidazione è astrattamente possibile, ma non quando il soggetto sia già estinto; in tal caso la fusione è giuridicamente inconfigurabile.
- Quando una disciplina speciale prevede prima l'estinzione dell'ente e poi la liquidazione del patrimonio, la sequenza è incompatibile con la fusione civilistica, nella quale la fusione è causa dell'estinzione.
- Nel ricorso per cassazione le censure che investono un documento o una delibera non prodotta in giudizio richiedono autosufficienza, con puntuale riproduzione del contenuto rilevante, altrimenti sono inammissibili.
- È inammissibile il motivo che cumula in modo promiscuo diversi vizi di legittimità senza distinguere chiaramente le censure e il loro specifico fondamento.
- L'interesse a proporre ricorso per cassazione richiede una concreta soccombenza sul punto oggetto di censura; in mancanza, il motivo è inammissibile.
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