Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6135/2026 - Roma, Sezione 4B

per l’annullamento - del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; nonché, ove possa occorrere e in parte qua: - della Circolare MEF – MDS prot. n. 1341 del 19 febbraio 2016; - della Circolare MEF – MDS prot. n. 3251 del 21 aprile 2016; - della Circolare MEF – MDS prot. n. 21179 dell’8 febbraio 2019; - della Circolare MEF – MDS prot. n. 22413 del 29 luglio 2019; - della Circolare MEF – MDS prot. n. 7435 del 17 marzo 2020; - dell’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, recante i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano n. prot. 22/179/CR6/7 del 14 settembre 2022; - dell’Intesa della Conferenza delle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. prot. 6546/C7SAN del 27 settembre 2022; - dell’Intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022; - del decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012, recante nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale; - del decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, recante nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico” (CE), “Stato Patrimoniale” (SP); - del decreto n. 24681 del 14 dicembre 2022 della Regione Toscana, unitamente ai relativi allegati;

Giustizia amministrativa202303077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione di merito. Non è stata quindi esaminata la legittimità degli atti impugnati né sono stati esaminati i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti in ragione della peculiarità e delle circostanze della controversia.

TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti ministeriali relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici e alle linee guida per il ripiano, accordi e atti presupposti, nonché provvedimento regionale di individuazione degli importi dovuti per gli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato, con ricorso integrato da motivi aggiunti, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, nonché ulteriori circolari, intese, atti regionali e il decreto della Regione Toscana del 14 dicembre 2022, con cui sono stati individuati i fornitori soggetti al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e i relativi importi. Il testo della sentenza non riporta il contenuto specifico dei motivi di illegittimità dedotti. All’udienza del 27 marzo 2026 la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito del ricorso

    La disposizione è richiamata in relazione allo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato in modalità telematica; la decisione sull’improcedibilità è fondata sulla sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla ricorrente.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito

    individuando nei relativi allegati gli importi dovuti

    La norma è indicata quale base normativa del provvedimento regionale di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione di merito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse impedisce l’esame nel merito dei motivi di ricorso e della legittimità degli atti impugnati.
  • La peculiarità e le circostanze della controversia possono giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.