Cassazione Penale, Ordinanza n. 12251/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e applicativa della pena concordata con la pubblica accusa per furto aggravato. Con un unico motivo ha contestato la correttezza della motivazione della decisione, lamentando l'omessa motivazione circa la possibile assoluzione/proscioglimento dell'imputato, quindi la mancata verifica delle condizioni ostative di cui all'art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che tale censura esula dai motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., essendo ammissibili soltanto questioni attinenti alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che la doglianza sull'omessa motivazione in ordine al proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non fosse scrutinabile, perché dalla sentenza impugnata non emergeva alcuna evidente causa di non punibilità e, anzi, risultava il contrario.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Richiamato quale base della sentenza di patteggiamento che ha definito il giudizio di merito con applicazione della pena concordata.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Individua i soli motivi proponibili avverso la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 129 c.p.p.
La Corte ribadisce che il controllo sulla mancata applicazione delle cause di proscioglimento è possibile solo se dalla sentenza emerga in modo evidente una causa di non punibilità.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Fondamento della declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.
legge n. 103 del 2017
È richiamata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che ha ristretto i motivi di ricorso avverso il patteggiamento.
Massime di principio
- Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili doglianze che investano la motivazione in sé o la mancata verifica generalizzata del proscioglimento.
- La censura relativa all'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. è scrutinabile in cassazione solo quando la causa di non punibilità emerga in modo immediato e oggettivo dal testo della sentenza impugnata; in assenza di tale evidenza, il motivo è inammissibile.
- Nel giudizio definito con applicazione della pena su richiesta, il controllo di legittimità sulla motivazione del giudice di merito è eccezionale e non consente una nuova valutazione del merito o delle prove, salvo il caso di evidenza di una causa di proscioglimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12101/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12102/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12103/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12104/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12105/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12106/2026 del 31/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →