Cassazione Civile, Ordinanza n. 30886/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società di leasing)
La controversia
Una società di leasing aveva ricevuto undici avvisi di accertamento per omesso pagamento della tassa automobilistica regionale relativa all'anno 2011, oltre a sanzioni e interessi, riferiti a veicoli di sua proprietà concessi in locazione finanziaria. In primo e secondo grado le commissioni tributarie avevano ritenuto che, per i veicoli in leasing, obbligati al pagamento fossero sia la società concedente sia l'utilizzatore, in regime di solidarietà passiva. La società ricorrente impugnava le decisioni deducendo, con il primo motivo, che la normativa applicabile individuava come soggetto passivo esclusivamente l'utilizzatore del veicolo in leasing, non anche il concedente/proprietario; con il secondo motivo contestava la lettura data alla successione normativa, sostenendo che l'abrogazione della norma interpretativa del 2015 non potesse essere letta come produttiva di effetti retroattivi tali da incidere sui rapporti già sorti, e che comunque la disciplina successiva non poteva essere applicata in modo tale da confermare la solidarietà del concedente per il periodo antecedente.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, poiché nel corso del giudizio di legittimità la Regione ha comunicato di avere annullato in autotutela gli avvisi di accertamento oggetto di causa. In conseguenza di tale sopravvenienza, la Corte non ha pronunciato nel merito sui due motivi di ricorso. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio, rilevando che l'orientamento di legittimità favorevole alla tesi della società di leasing si era consolidato solo in epoca successiva.
Norme richiamate
art. 5 d.l. n. 953/1982 conv. in L. n. 53/1983
comma 29 / comma 32 nel testo richiamato
la tassa automobilistica è dovuta, per i veicoli in locazione finanziaria, secondo la disciplina risultante dalle modifiche del 2009 e dalle successive norme interpretative; la Corte ricostruisce la sequenza normativa per affermare che, per il periodo 15 agosto 2009 - 15 giugno 2016, il soggetto passivo va individuato esclusivamente nell'utilizzatore
art. 7 L. n. 99/2009
la disposizione del comma 2, nel modificare la norma previgente, è letta dalla Corte come fonte della disciplina applicabile ai rapporti sorti dal 15 agosto 2009, mentre il comma 1 è considerato non idoneo a fondare una solidarietà passiva del concedente, trattandosi di mera facoltà di pagamento cumulativo
art. 9-bis d.l. n. 78/2015 conv. in L. n. 125/2015
comma 9-bis e comma 9-ter
è qualificato come vera norma di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva, che stabilisce che in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento è esclusivamente l'utilizzatore, salvo responsabilità solidale della società di leasing solo se abbia effettuato il pagamento cumulativo secondo le modalità stabilite dall'ente competente
art. 10, commi 6 e 7, d.l. n. 113/2016 conv. in L. n. 160/2016
l'abrogazione della norma interpretativa del 2015 non è letta come introduzione retroattiva di una disciplina opposta; la nuova disciplina opera pro futuro e reintroduce la medesima regola impositiva già ricavabile dalla disciplina del 2009
artt. 1292 c.c., 1294 c.c., 1299 c.c.
richiamati nel dibattito sulla solidarietà passiva e sul regresso tra condebitori, ma la Corte esclude che la disciplina della tassa automobilistica per i veicoli in leasing consenta di configurare una solidarietà passiva generalizzata a carico del concedente
art. 11 Preleggi
richiamato per escludere l'efficacia retroattiva di una disciplina sopravvenuta non espressamente retroattiva
art. 2 L. n. 212/2000
richiamato insieme all'art. 3 dello Statuto del contribuente come parametro per leggere la disciplina tributaria nel senso della non retroattività delle norme innovative
art. 3 L. n. 212/2000
richiamato insieme all'art. 2 dello Statuto del contribuente come parametro di non retroattività delle norme tributarie innovative
art. 4 L. n. 212/2000
richiamato per escludere una lettura della legge del 2016 che producesse un irragionevole ribaltamento della disciplina tributaria nel tempo
art. 46 d.lgs. n. 546/1992
la cessazione della materia del contendere, in caso di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, comporta l'estinzione del giudizio nel processo tributario
artt. 384 c.p.c. e 385 c.p.c.
richiamati per la regolazione delle spese quando la cessazione della materia del contendere sia dichiarata in sede di legittimità
art. 111 Cost.
richiamato come fondamento dell'economia processuale che giustifica il ricorso cumulativo in materia tributaria
art. 2909 c.c.
richiamato per chiarire che la questione di diritto comune alle cause non dà luogo, di per sé, a giudicato sulle annualità diverse
Massime di principio
- In materia di tassa automobilistica sui veicoli concessi in locazione finanziaria, la disciplina normativa va letta nel senso che, per il periodo compreso tra il 15 agosto 2009 e il 15 giugno 2016, il soggetto passivo è esclusivamente l'utilizzatore, salvo che la società di leasing abbia assunto il pagamento cumulativo nei modi stabiliti dall'ente competente.
- La previsione che autorizza le società concedenti a eseguire cumulativamente il versamento della tassa non introduce, di per sé, un'obbligazione solidale generale del concedente verso l'ente impositore, ma configura una mera facoltà di pagamento in luogo degli utilizzatori.
- Una norma espressamente qualificata dal legislatore come interpretativa, quando si limiti a scegliere una delle possibili letture già plausibili del testo originario, ha efficacia retroattiva e non viola di per sé i parametri costituzionali evocati, purché non introduca una disciplina nuova mascherata da interpretazione.
- L'abrogazione di una norma di interpretazione autentica non comporta automaticamente la retroattività della disciplina abrogante; in difetto di espressa previsione, la nuova regola opera pro futuro e non ribalta retroattivamente i rapporti già regolati dalla disciplina interpretata.
- Nel processo tributario, l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio, con regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale e le peculiarità del caso concreto.
- Il ricorso cumulativo contro più sentenze rese tra le stesse parti, quando la decisione dipenda interamente da una medesima questione di diritto comune, è ammissibile per ragioni di economia processuale, anche se le annualità o i rapporti d'imposta siano distinti.
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