Sentenza n. 10134/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento del decreto del 31 gennaio 2023, con cui il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5 febbraio 1992, n. 91;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, adottato in ragione di una condanna per furto in concorso e della dichiarazione non veritiera sull'assenza di precedenti penali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di cittadinanza presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della l. n. 91/1992. Ha dedotto l'illegittimo esercizio dell'ampia discrezionalità amministrativa, eccesso di potere, violazione e falsa applicazione della disciplina sulla cittadinanza, carenza di motivazione, illogicità e contraddittorietà, nonché violazione degli artt. 29-31 Cost., dell'art. 8 CEDU e dell'art. 3 l. n. 241/1990. In particolare, ha sostenuto che il diniego fosse fondato su un unico reato, risalente nel tempo, e che l'Amministrazione non avesse adeguatamente valutato le sue attuali condizioni di integrazione sociale. Ha inoltre lamentato il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento. Il Ministero ha resistito depositando documentazione.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha escluso che il superamento del termine di conclusione del procedimento determinasse la perdita del potere di provvedere: il termine è ordinatorio e il suo inutile decorso può consentire soltanto il ricorso avverso il silenzio e, ricorrendone i presupposti, l'azione risarcitoria da ritardo. Nel merito, ha riconosciuto l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione nella concessione della cittadinanza per naturalizzazione, finalizzata a valutare l'inserimento definitivo dell'interessato nella comunità nazionale, inclusi il rispetto delle regole giuridiche e l'affidabilità del richiedente. La valutazione ministeriale non è stata ritenuta manifestamente illogica o irragionevole. Il reato era stato commesso nel decennio anteriore alla presentazione della domanda, periodo rilevante per l'accertamento dei requisiti, e poteva essere valutato negativamente anche se unico e risalente, senza che il giudice potesse sostituire la propria valutazione a quella amministrativa. Le risultanze penali possono inoltre rilevare sul piano amministrativo indipendentemente dagli esiti processuali, poiché sono utilizzate per valutare l'assimilazione dei valori e la futura integrazione, non per irrogare una sanzione. Il fatto, lesivo del patrimonio, è stato ritenuto idoneo a incidere sull'irreprensibilità e sull'affidabilità della richiedente. Ha assunto ulteriore rilievo negativo l'omessa indicazione del precedente penale nell'autodichiarazione, la cui non veridicità può giustificare il rigetto ai sensi dell'art. 75 d.P.R. n. 445/2000, indipendentemente dall'accertamento dell'elemento soggettivo o del reato di falso. La ricorrente, dopo la comunicazione dei motivi ostativi, non aveva fornito elementi nuovi idonei a modificare la valutazione. L'ordinanza di riabilitazione del 22 febbraio 2024, successiva al decreto impugnato, non è stata considerata rilevante in applicazione del principio tempus regit actum. È stata comunque affermata la facoltà di reiterare l'istanza di cittadinanza. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
la cittadinanza “può” essere concessa
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento discrezionale; l'Amministrazione deve valutare l'inserimento definitivo del richiedente nella comunità nazionale e la sua affidabilità.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Il superamento del termine procedimentale, in assenza di una previsione di perentorietà, può legittimare il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione.
art. 75 d.P.R. n. 445/2000
Nei procedimenti a istanza di parte, la non veridicità oggettiva dell'autodichiarazione può giustificare il rigetto della domanda, indipendentemente dall'accertamento dell'elemento soggettivo del dichiarante o del reato di falso.
art. 76 d.P.R. n. 445/2000
L'Amministrazione ha qualificato l'omessa indicazione del precedente penale come dichiarazione mendace, concorrente nella valutazione negativa della domanda.
art. 3 l. n. 241/1990
Il provvedimento di diniego deve motivare le ragioni della valutazione negativa; nel caso concreto il TAR ha ritenuto adeguata la motivazione riferita al reato e alla dichiarazione non veritiera.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata in modalità telematica nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 42 Cost.
La tutela costituzionale della proprietà è stata richiamata per evidenziare la rilevanza del bene giuridico patrimonio leso dal reato di furto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito la base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei dati personali della parte.
Massime di principio
- Il termine previsto per la conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione è ordinatorio, salvo espressa previsione normativa o univoca ratio legis di perentorietà; il suo superamento non consuma il potere dell'Amministrazione di provvedere, ferma la possibilità di proporre azione avverso il silenzio e, in presenza dei presupposti, domanda risarcitoria da ritardo.
- La concessione della cittadinanza per naturalizzazione implica un'ampia discrezionalità amministrativa nella valutazione dell'inserimento definitivo del richiedente nella comunità nazionale, dell'osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali e dell'affidabilità personale; il sindacato giurisdizionale non può sostituire la valutazione amministrativa, salvo che essa sia manifestamente illogica, irragionevole o arbitraria.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, una condanna penale può essere valutata negativamente anche se unica e risalente, purché ricada nel periodo rilevante per l'accertamento dei requisiti, e può essere considerata quale indice di irreprensibilità, affidabilità e integrazione non compiute.
- Le risultanze penali possono assumere rilievo amministrativo anche indipendentemente dagli esiti del procedimento penale, poiché sono valutate non per irrogare una sanzione, ma per formulare un giudizio sull'assimilazione dei valori della comunità nazionale e sulla futura integrazione del richiedente.
- La non veridicità oggettiva dell'autodichiarazione resa in un procedimento a istanza di parte può giustificare il rigetto della domanda ai sensi dell'art. 75 d.P.R. n. 445/2000, senza necessità di accertare il dolo o la colpa del dichiarante e senza che sia indispensabile l'accertamento del reato di falso.
- La legittimità del diniego di cittadinanza va valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell'adozione dell'atto; un'ordinanza di riabilitazione intervenuta successivamente non incide, in quel giudizio, sulla legittimità originaria del provvedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1232/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1224/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1225/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1228/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1229/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1230/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →