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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20029/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 18 marzo 2025, lamentando in sostanza il difetto di motivazione sul giudizio di attendibilità della persona offesa e sul contenuto del suo narrato. Dal testo emerge che la censura era diretta a contestare la tenuta argomentativa della decisione di merito in relazione alla valutazione della prova dichiarativa e, quindi, alla conferma della responsabilità per il reato contestato. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era marcatamente aspecifico, perché la motivazione della sentenza impugnata risultava invece esistente, lineare, coerente e basata su una completa disamina dei dati processuali e del materiale istruttorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sul difetto di motivazione fosse generica e non confrontata con la motivazione effettiva della sentenza di appello, che appariva adeguata nella valutazione dell'attendibilità della persona offesa e nel giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 56 e 392 c.p. La Corte ha inoltre precisato che, a seguito dell'inammissibilità, operano le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., ma non la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado alla parte civile, poiché il suo intervento in cassazione non ha inciso sulla valutazione pregiudiziale.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice del tentativo in combinazione con il reato contestato; il giudizio di responsabilità riguarda un fatto tentato.

  • art. 392 c.p.

    indicato come reato per il quale è stata affermata la responsabilità dell'imputato; il testo non specifica la forma concreta della condotta, ma la conferma riguarda la fattispecie contestata in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per affermare che all'inammissibilità del ricorso conseguono le relative pronunce previste dalla norma, senza però porre a carico del ricorrente le spese della parte civile nel caso concreto.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce un vizio di motivazione in modo generico e non si confronta specificamente con la motivazione effettiva della sentenza impugnata.
  • La valutazione di attendibilità della persona offesa, se sorretta da motivazione lineare, coerente e completa analisi del materiale probatorio, non può essere censurata in cassazione con mere affermazioni apodittiche di difetto motivazionale.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., ma non determina automaticamente la condanna del ricorrente a rifondere le spese della parte civile ove il relativo intervento non abbia inciso sulla decisione pregiudiziale.
  • In sede di legittimità il controllo della Corte non può trasformarsi in una rivalutazione del merito quando la sentenza impugnata presenti una motivazione già congrua e logicamente coerente sulla responsabilità penale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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