Cassazione Penale, Sentenza n. 26878/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Bianco: impugnazione per vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione della prova indiziaria (art.192 c.p.p.), con censure sull'interpretazione delle intercettazioni ambientali che avrebbero fatto riferimento in modo generico alla persona "Vincenzo", sulla mancanza di specificazione del coinvolgimento nel furto (es. uso del trattore e richiesta di ferie), sull'esistenza di un gemello identico e sull'assenza di contatti telefonici con i coimputati. Moliterno: impugnazione per vizio di motivazione sulla valenza probatoria delle intercettazioni (attribuzione dell'utenza telefonica non corretta dai tabulati; contestata la presenza in Calabria), e deduzione di motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure: le questioni inerenti l'interpretazione delle intercettazioni costituiscono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito e sindacabili in Cassazione solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza. La Corte ha confermato che le decisioni di merito (sia Tribunale sia Corte d'appello, ipotesi di "doppia conforme") hanno esplicitato una pluralità di elementi indiziari convergenti (spostamenti dell'autovettura rubata, riferimenti nelle conversazioni, servizio di osservazione che ha riscontrato la presenza di Bianco in auto con i coimputati; per Moliterno la qualificazione come intermediario e il citato riferimento in conversazione a "Kinnmy"). Quanto alle attenuanti generiche e alla pena, il diniego è stato ritenuto esercizio di discrezionalità del giudice del merito e il ricorso privo della specificità richiesta per censurarlo. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro tremila ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
norma sui criteri di valutazione della prova indiziaria; la Corte richiama la necessità di concatenazione logica degli indizi e che la valutazione spetta al giudice di merito
art. 616 cod. proc. pen.
consente alla Corte di Cassazione di comminare il pagamento, a favore della Cassa delle Ammende, di una somma nel caso di ricorso ritenuto inammissibile per le ragioni indicate
Giurisprudenza Cassazione, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021 (Rv. 282337)
principio secondo cui l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni costituiscono questione di fatto riservata al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza
Giurisprudenza Cassazione, Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023 (Rv. 285441)
principio secondo cui, nel processo indiziario, il giudice può fondare il convincimento sulla concatenazione logica degli indizi quando il loro complesso sia univoco e convergente
Massime di principio
- La valutazione del contenuto delle intercettazioni è di regola una questione di fatto propria del giudice di merito: in Cassazione non può essere riformulata la lettura probatoria a meno che la motivazione non sia manifestamente illogica o irragionevole
- In processi basati su prove indiziarie è determinante la "concatenazione" e la convergenza di più elementi indiziari: singole incertezze o deduzioni alternative vanno contrastate con elementi concreti e non con mere asserzioni
- La semplice coincidenza di un nome comune o la possibilità di omonimia/gemello non è di per sé sufficiente a invalidare l'identificazione; occorre provare in modo specifico ed incisivo la plausibilità dell'errore identificativo
- Le analisi dei tabulati e del traffico telefonico devono essere documentate e discussi nei fatti di merito: in sede di legittimità la mancata valorizzazione di un tabulato dal giudice di merito è sindacabile solo se la motivazione è priva di logica
- Il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche è rimesso alla discrezionalità del giudice del merito; chi impugna deve indicare con precisione gli elementi positivi che avrebbero dovuto portare al riconoscimento
- Per resistere efficacemente a una decisione motivata come "doppia conforme" (tribunale + corte d'appello), il ricorrente deve dimostrare profili di manifesta irragionevolezza o contraddittorietà della motivazione, non limitarsi a una diversa rilettura degli stessi elementi
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