Sentenza n. 1219/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento - della Nota del 21.5.2026, con la quale la Sede territoriale INPS di Ravenna ha formulato “Richiesta di elementi informativi e documentali”, anticipando che “le eventuali richieste di verifica della regolarità contributiva tramite la procedura DURC on line nel frattempo pervenute, stante la sussistenza di profili di anomalia nei flussi UniEmens trasmessi, saranno definite dall’INPS, in base alle istruzioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sub art. 3 della circolare 8 giugno 2015, n. 19, con esito irregolare” – comunicazione ricevuta dalla ricorrente lo stesso 21.5.2026 a mezzo pec con oggetto: “Sede INPS 6600, matricola 6605390090, Convocazione azienda per verifica denuncia”; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota INPS del 21 maggio 2026 di richiesta di elementi informativi e documentali, con preannuncio della definizione con esito irregolare delle richieste di verifica DURC online
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la nota con cui la sede territoriale INPS aveva richiesto elementi informativi e documentali, anticipando che le eventuali richieste di verifica della regolarità contributiva tramite DURC online sarebbero state definite con esito irregolare, in ragione di profili di anomalia nei flussi UniEmens trasmessi e sulla base delle istruzioni ministeriali richiamate nella nota. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Dopo la proposizione del ricorso, l'INPS ha istruito e validato il DURC della società con esito regolare. La società ha inoltre ottenuto l'apertura di una nuova matricola aziendale presso la sede INPS di Caserta, con decorrenza 1° maggio 2026, così da poter effettuare tempestivamente il pagamento dei contributi relativi all'unità locale. Il giudice ha ritenuto che tali sopravvenienze avessero integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale azionato, determinando la cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, l'improcedibilità del ricorso. La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Le spese sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa interlocuzione con le parti presenti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione del ricorso, l'amministrazione adotta o realizza condotte che ripristinano integralmente la posizione giuridica sostanziale del ricorrente e fanno venir meno l'utilità concreta dell'annullamento richiesto, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
- La regolarizzazione contributiva intervenuta successivamente all'impugnazione e il ripristino delle condizioni necessarie per l'adempimento contributivo possono determinare il venir meno dell'interesse alla decisione sull'impugnazione di un atto INPS preannunciante l'irregolarità del DURC.
- La definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a. è ammissibile quando, sentite le parti in camera di consiglio, risulti manifestamente superata la controversia per effetto di fatti sopravvenuti.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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