Cassazione Civile, Ordinanza n. 34658/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a Irpef e Iva per l'anno d'imposta 2011, impugnato dal contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo decisivo che vi fosse stata una duplicazione d'imposta per la medesima prestazione professionale. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e comunque contraddittoria: la CTR, dopo avere dato atto che l'Ufficio aveva sempre contestato in fatto e in diritto la pretesa del contribuente, ha poi affermato che la duplicazione d'imposta era "pacifica" e non contestata dall'Agenzia, creando un contrasto interno tra premesse e conclusioni. Con il secondo motivo ha dedotto omessa pronuncia su un'ulteriore questione; tale motivo è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che il vizio di motivazione rilevante in cassazione ricorre quando la sentenza presenti un'anomalia motivazionale che si traduca in nullità, come nel caso di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili che renda incomprensibile il percorso logico-giuridico della decisione. Nel caso concreto la CTR aveva, da un lato, riportato che l'Ufficio contestava la doglianza del contribuente, e, dall'altro, fondato la decisione sull'assunto opposto della non contestazione della doppia imposizione: tale contraddizione interna rendeva la motivazione nulla. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza può essere denunciata in cassazione quando la motivazione presenti un'anomalia costituzionalmente rilevante, come la motivazione apparente o il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La riformulazione del motivo di ricorso ha ridotto il controllo di legittimità sul vizio motivazionale al solo "minimo costituzionale".
art. 12 preleggi
È richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'adunanza camerale.
Massime di principio
- In cassazione il vizio di motivazione è sindacabile solo nei casi di anomalia motivazionale che si traducano in violazione di legge costituzionalmente rilevante, restando escluso il mero difetto di sufficienza della motivazione.
- Sussiste nullità della sentenza quando tra le sue argomentazioni vi sia un contrasto irriducibile tale da rendere incomprensibile la ratio decidendi.
- Il contrasto tra motivazione e dispositivo determina nullità solo se impedisce di ricostruire con certezza il contenuto della statuizione; negli altri casi può trattarsi di mero errore materiale.
- Non integra di per sé contraddittorietà censurabile in cassazione il semplice dissenso tra la sentenza di primo grado e quella di appello; occorre un contrasto interno alla medesima decisione.
- Quando il primo motivo di ricorso è accolto per nullità della sentenza, il motivo successivo che attiene a una questione ulteriore resta assorbito.
Come è indicizzato
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