Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1381/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600759

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: intimazioni di pagamento dei canoni demaniali marittimi, preavviso di iscrizione a ruolo e comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dalla concessione demaniale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società concessionaria ha impugnato le richieste comunali di pagamento di una differenza di canoni demaniali, quantificata in euro 883.094,51 per le annualità 2013-2024, nonché la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dalla concessione. La ricorrente ha sostenuto che il canone dovesse essere determinato sulla base della rideterminazione delle superfici contenuta in un verbale del 13 giugno 2017 e secondo il regime del canone meramente ricognitorio applicabile alle concessioni per fini di pubblico interesse. Ha dedotto la violazione delle norme sui canoni demaniali marittimi e delle previsioni convenzionali, l'illegittima incidenza in autotutela sul verbale del 2017 in assenza dei presupposti degli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990, nonché la prescrizione di alcune annualità. Quanto al preavviso di decadenza, ha contestato l'inesistenza di un inadempimento, l'assenza di una soglia automatica di morosità e comunque la non gravità dell'inadempimento. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse canoni e corrispettivi, e ha inoltre dedotto la tardività dell'azione. La Regione Calabria ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha ritenuto che la controversia sulla misura dei canoni non riguardasse l'esercizio di un potere autoritativo o discrezionale dell'amministrazione, poiché il canone era determinato direttamente da specifiche disposizioni di legge e la lite verteva sull'accertamento della misura di un'obbligazione patrimoniale. Per tale parte, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in applicazione dell'eccezione relativa a indennità, canoni e altri corrispettivi prevista dall'art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. Il TAR ha precisato che la giurisdizione amministrativa sussisterebbe, invece, quando la controversia investisse l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali dell'amministrazione sul rapporto concessorio o sulla determinazione del canone. Quanto alla decadenza dalla concessione, il giudice ha rilevato che il Comune aveva soltanto avviato il relativo procedimento e preannunciato l'adozione di un futuro provvedimento, senza adottare un atto lesivo attuale. La relativa impugnazione è stata quindi dichiarata inammissibile per difetto di interesse attuale. Il ricorso è stato complessivamente dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione e, con riferimento alla decadenza solo prospettata, per difetto di interesse. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.

    ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi

    La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle concessioni di beni pubblici non comprende le controversie aventi contenuto meramente patrimoniale relative a canoni e corrispettivi, salvo che la lite investa l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali dell'amministrazione.

  • art. 11 c.p.a.

    La controversia devoluta al giudice ordinario può essere riproposta davanti a quest'ultimo secondo il meccanismo di translatio iudicii.

  • art. 59 l. 69/2009

    La pronuncia declinatoria della giurisdizione consente la riassunzione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione.

  • art. 39, comma 2, Codice della navigazione

    nelle concessioni a enti pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, sono fissati canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni

    È stata invocata dalla ricorrente quale base normativa per la determinazione del canone ricognitorio; il TAR non ha deciso nel merito la sua concreta applicazione, ritenendo la questione devoluta al giudice ordinario.

  • art. 37, comma 2, d.P.R. 328/1952

    È stato invocato dalla ricorrente in combinato con l'art. 39, comma 2, Codice della navigazione per sostenere l'applicazione del regime del canone ricognitorio; il TAR non ha esaminato la questione nel merito.

  • art. 3, comma 2, lett. d), d.l. 400/1993, convertito dalla l. 494/1993

    È stata invocata dalla ricorrente quale disposizione che prevede la riduzione del canone per le concessioni riconducibili all'art. 39, comma 2, Codice della navigazione e all'art. 37 del relativo regolamento; il TAR non ha deciso l'applicabilità della riduzione.

  • art. 1, comma 251, l. 296/2006

    È stato indicato dalla ricorrente come parametro per la determinazione automatica del canone annuo in relazione alle diverse tipologie di superfici; la questione è stata ritenuta appartenente alla giurisdizione ordinaria.

  • art. 47 Codice della navigazione

    È stato richiamato in relazione alla prospettata decadenza dalla concessione per inadempimento; il TAR non ha esaminato nel merito i presupposti della decadenza, poiché era stato soltanto avviato il procedimento e mancava un provvedimento finale lesivo.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza semplificata, dopo la discussione dell'istanza cautelare e previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a una concessione di beni pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non comprende le liti aventi contenuto meramente patrimoniale sulla misura di canoni o corrispettivi, quando il loro ammontare sia determinato direttamente dalla legge e la domanda tenda all'accertamento di un diritto o di un'obbligazione.
  • La controversia sulla misura dei canoni concessori resta devoluta al giudice amministrativo quando investe l'esercizio di un potere autoritativo o di una discrezionalità valutativa dell'amministrazione nella determinazione del canone, e non un semplice accertamento tecnico dei presupposti fattuali o economici.
  • La domanda diretta a ottenere l'adeguamento delle condizioni economiche di una concessione in applicazione di criteri direttamente stabiliti dalla legge riguarda un diritto patrimoniale e appartiene alla giurisdizione ordinaria, non implicando di per sé l'esercizio di discrezionalità amministrativa.
  • La mera comunicazione di avvio del procedimento di decadenza da una concessione, accompagnata dal preannuncio di un futuro provvedimento, non costituisce un atto lesivo autonomamente impugnabile se non produce un'incisione attuale sulla posizione giuridica del concessionario.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la controversia può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione mediante gli strumenti previsti dall'art. 11 c.p.a. e dall'art. 59 l. 69/2009.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeGiurisdizione e ripartoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.