Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1065/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona n. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600394

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento, successivamente rimosso, dell’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Ancona mediante pagamento delle somme dovute

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero della Salute ha eseguito il giudicato pagando integralmente le somme dovute. Con nota del 6 luglio 2026, il ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere e che l’Amministrazione fosse condannata alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’esecuzione del giudicato e l’integrale soddisfazione della pretesa azionata sono intervenute nel corso del giudizio. Ha condannato il Ministero della Salute alle spese, liquidate in € 1.200 oltre IVA, CPA e spese forfettarie, con distrazione in favore del difensore antistatario. Nella liquidazione ha considerato che, pur adempiendo dopo la proposizione del ricorso, l’Amministrazione ha evitato ulteriori aggravi di spesa e attività giudiziaria.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    La disposizione è richiamata quale presupposto per disporre l’oscuramento, in caso di diffusione della sentenza, delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    La disposizione è richiamata quale presupposto per disporre l’oscuramento dei dati personali e sanitari indicati nella sentenza in caso di diffusione.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    La disposizione, insieme alle altre norme richiamate, fonda l’ordine alla Segreteria di oscurare le generalità e i dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione del giudicato intervenuta in corso di causa e l’integrale soddisfazione della pretesa azionata determinano la cessazione della materia del contendere.
  • L’adempimento dell’Amministrazione successivo alla proposizione del ricorso non esclude la condanna alle spese; la liquidazione può tenere conto del fatto che l’adempimento abbia evitato ulteriori aggravi di spesa e attività giudiziaria.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.