Sentenza n. 1065/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento, successivamente rimosso, dell’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Ancona mediante pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero della Salute ha eseguito il giudicato pagando integralmente le somme dovute. Con nota del 6 luglio 2026, il ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere e che l’Amministrazione fosse condannata alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’esecuzione del giudicato e l’integrale soddisfazione della pretesa azionata sono intervenute nel corso del giudizio. Ha condannato il Ministero della Salute alle spese, liquidate in € 1.200 oltre IVA, CPA e spese forfettarie, con distrazione in favore del difensore antistatario. Nella liquidazione ha considerato che, pur adempiendo dopo la proposizione del ricorso, l’Amministrazione ha evitato ulteriori aggravi di spesa e attività giudiziaria.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
La disposizione è richiamata quale presupposto per disporre l’oscuramento, in caso di diffusione della sentenza, delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
La disposizione è richiamata quale presupposto per disporre l’oscuramento dei dati personali e sanitari indicati nella sentenza in caso di diffusione.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
La disposizione, insieme alle altre norme richiamate, fonda l’ordine alla Segreteria di oscurare le generalità e i dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione del giudicato intervenuta in corso di causa e l’integrale soddisfazione della pretesa azionata determinano la cessazione della materia del contendere.
- L’adempimento dell’Amministrazione successivo alla proposizione del ricorso non esclude la condanna alle spese; la liquidazione può tenere conto del fatto che l’adempimento abbia evitato ulteriori aggravi di spesa e attività giudiziaria.
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