Cassazione Penale, Sentenza n. 18659/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava, in via principale, nullità per violazione delle norme sul processo in assenza: l'imputato era sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora in Sora e perciò non poteva partecipare all'udienza di appello del 12.10.2020; la Corte d'appello avrebbe dovuto differire l'udienza ai sensi dell'art. 420ter c.p.p. o disporre la traduzione/autorizzazione e non celebrare il giudizio in assenza. In via subordinata il ricorso contestava motivazione e valutazione della prova sulla sussistenza del dolo del reato di tentata rapina, l'esclusione della desistenza volontaria e del recesso attivo, e la valutazione delle attenuanti generiche e dell'art. 62 n.4 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (procedurale): ha constatato che Catallo era sottoposto all'obbligo di dimora in Comune diverso da quello in cui si celebrava l'appello, che il giudice procedente era a conoscenza dell'impedimento e che non risultava una rinuncia inequivoca alla partecipazione. Sulla scorta della giurisprudenza di legittimità (SS.UU. "Costantino" e precedenti) la Corte ha affermato che la restrizione della libertà personale integra legittimo impedimento che impone al giudice di rinviare e di attivarsi per assicurare la partecipazione. Conseguentemente la celebrazione del processo in assenza è illegittima: la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti trasmessi ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio; l'esame degli altri motivi è stato precluso.
Norme richiamate
art. 420ter cod. proc. pen.
"qualora l'imputato non si presenti ed in qualunque modo risulti (o appaia probabile) che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire ... spetta al giudice disporre ... il rinvio ad una nuova udienza"
Se il giudice è a conoscenza di un impedimento oggettivo (anche limitazione della libertà personale per altra causa), deve di ufficio disporre il rinvio; l'assenza non può essere trattata come rinuncia se esiste un impedimento legittimo.
art. 420quater cod. proc. pen.
Norma collegata alla disciplina del processo in assenza: regola le condizioni e le conseguenze della celebrazione senza l'imputato; richiamata nel quadro delle garanzie di partecipazione.
art. 484 cod. proc. pen.
Norma sulle nullità processuali richiamata a fondamento delle doglianze di nullità dell'udienza e della sentenza celebrata in assenza irregolare.
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
Norme sulla notificazione degli atti processuali richiamate fra le garanzie formali della partecipazione dell'imputato al processo.
artt. 24 e 111 Cost.
Richiamati come principi costituzionali che presidiano il diritto di difesa e il giusto processo, ivi compresa la partecipazione dell'imputato al giudizio.
art. 62 n. 4 cod. pen.
Attenuante speciale evocata in sede di merito e contestualmente negata dai giudici territoriali per mancanza di prova che l'obiettivo fosse il danaro nella cassa; citata nel ricorso come vizio di valutazione.
art. 22 disp. att. cod. proc. pen.
"il giudice che procede ... deve attivarsi a disporre l'ordine di traduzione ed il rinvio del procedimento qualora tale ordine non sia eseguibile per l'udienza già fissata"
Quando emerge la presenza di una limitazione alla libertà personale dell'imputato per altra causa, il giudice deve ordinare traduzione o disporre il rinvio per assicurare la partecipazione.
Sentenza SS.UU. "Costantino" (30.9.2021)
"la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa ... integra un impedimento legittimo che impone ... di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione"
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha definitivamente affermato che la restrizione della libertà personale, anche diversa dalla detenzione in carcere (arresti domiciliari, obbligo di dimora), costituisce legittimo impedimento e impone al giudice di procedere al rinvio e alle misure per consentire la partecipazione; non grava sull'imputato l'onere di chiedere autorizzazioni non previste espressamente dalla legge.
Massime di principio
- La misura cautelare limitativa della libertà personale (arresti domiciliari, obbligo di dimora, ecc.) costituisce di per sé un legittimo impedimento alla partecipazione e impone al giudice, se ne è a conoscenza, di rinviare l'udienza e di attivarsi per la traduzione o autorizzazione.
- L'assenza dell'imputato non può essere considerata rinuncia al diritto di partecipare se risulta, anche probabilmente, un impedimento oggettivo: il giudice deve accertare in maniera rigorosa e non limitarsi all'efficienza del processo.
- Non grava sull'imputato l'onere di sollevare o di chiedere espressamente l'autorizzazione al giudice che ha disposto la misura cautelare; è dovere del giudice procedente attivarsi d'ufficio quando ha notizia della limitazione della libertà.
- La celebrazione del giudizio in assenza non giustificata da rinuncia inequivoca o da totale conoscenza da parte dell'imputato delle modalità e possibilità di partecipazione determina la nullità dell'udienza e della sentenza che ne è derivata.
- Nei casi analoghi, la Corte di merito deve motivare specificamente sulla presenza di un impedimento e sulle eventuali iniziative adottate per consentire la partecipazione; in mancanza, la decisione è suscettibile di annullamento e rimessione per nuovo esame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18513/2022 del 11/05/2022
- Sentenza penale · 11 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18515/2022 del 11/05/2022
- Sentenza penale · 11 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18516/2022 del 11/05/2022
- Sentenza penale · 11 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18518/2022 del 11/05/2022
- Sentenza penale · 11 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18519/2022 del 11/05/2022
- Sentenza penale · 11 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18524/2022 del 11/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →