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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30781/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava la sentenza del Tribunale di Catanzaro che, dopo aver riqualificato il fatto nell'ipotesi di cui all'art. 314-bis c.p., aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione per prescrizione. L'accusa originaria contestava ai componenti del CDA di Fincalabra e a operatori di Banca Widiba la distrazione/appropriazione di euro 46.350.000 di fondi comunitari mediante investimenti in strumenti ad alto rischio in violazione di norme statutarie e contabili. Il ricorso sosteneva che la sentenza aveva erroneamente escluso il reato di peculato non valutando la finalità privatistica e appropriativa delle condotte, richiamando precedenti di legittimità (Sez.6 Boi, Cherchi) che avrebbero ricondotto investimenti speculativi di risorse pubbliche al peculato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso ammissibile ma infondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché "il fatto non sussiste". Ha confermato che, secondo l'interpretazione giurisprudenziale attuale, il peculato per "distrazione-appropriativa" richiede la destinazione privatistica delle somme (ossia un'utilizzazione esclusivamente privata e incompatibile con la finalità pubblica). Nel caso concreto mancava la prova della finalità privatistica e degli elementi costitutivi del nuovo reato di indebita destinazione (art. 314-bis c.p.), in particolare l'evento (ingiusto vantaggio o danno) e il dolo intenzionale; pertanto la condotta contestata non integra peculato né era stato adeguatamente provato l'elemento soggettivo e l'evento richiesti per l'art. 314-bis.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen.

    presente nel testo della sentenza come riferimento alla nozione di "appropriazione" e alla sua interpretazione giurisprudenziale

    La Corte rappresenta che il delitto di peculato (art. 314) punisce l'appropriazione anche quando si realizza mediante "distrazione-appropriativa", ma tale qualificazione richiede che la destinazione delle cose sia privatistica, ossia che le risorse vengano effettivamente sottratte alla finalità pubblica per soddisfare interessi privati

  • art. 314-bis cod. pen.

    introdotto dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 (richiamata come d.l. n. 92/2024)

    Il nuovo reato sanziona le condotte distrattive non riconducibili alla "distrazione-appropriativa" (cioè quelle che la giurisprudenza prima ricondurrebbe all'abuso d'ufficio). Esige, come elementi, l'evento (ingiusto vantaggio o danno) e il dolo intenzionale; non modifica l'ambito applicativo del peculato per le distrazioni di natura appropriativa

  • art. 323 cod. pen. (abrogato/modificato)

    citato come disciplina previgente cui alcune condotte erano ricondotte dalla giurisprudenza

    La disciplina previgente dell'abuso d'ufficio è stata in parte sostituita/differenziata dal nuovo art. 314-bis; la Corte chiarisce che alcune distrazioni che prima potevano rientrare nell'abuso d'ufficio ora sono contemplate dall'art. 314-bis

  • art. 129 cod. proc. pen.

    richiamato testualmente nella parte dispositiva della decisione

    Consente alla Cassazione di annullare senza rinvio la sentenza impugnata quando il fatto non sussiste; la Corte lo applica per disporre l'annullamento senza rinvio in accoglimento parziale del ricorso

  • artt. 81, 110, 61 n.7 cod. pen.

    menzionati quale contestazione originaria nella sentenza di primo grado

    Indicatori formali delle imputazioni originarie (concorso, reato contestato e circostanza aggravante) ma non parte della motivazione della Cassazione sul punto della qualificazione giuridica finale

Massime di principio

  • Per integrare il peculato per "distrazione-appropriativa" è necessaria la prova che le somme siano state destinate a finalità privatistiche, incompatibili con l'interesse pubblico: la sola divergenza dalla finalità istituzionale o la violazione di regole/statuto non è sufficiente.
  • Le condotte distrattive che non mostrano una destinazione esclusivamente privata e l'assenza dell'evento (ingiusto vantaggio o danno) e del dolo intenzionale devono essere valutate, alla luce dell'art. 314-bis, come fattispecie a sé stanti; non tutto il comportamento irregolare del pubblico agente configura peculato.
  • Quando si contestano investimenti di risorse pubbliche in strumenti a rischio va accertata la finalità concreta dell'operazione (pubblica o privatistica), la documentazione che giustifichi le scelte e l'esistenza di atti o profitti privati riconducibili all'agente o a terzi.
  • La trasformazione normativa recente (introduzione art. 314-bis) non amplia il campo del peculato: la giurisprudenza richiede continuità interpretativa, distinguendo chiaramente tra distrazioni appropriative (peculato) e distrazioni non appropriative (314-bis/abuso di ufficio o responsabilità contabile).
  • In procedimenti simili è cruciale, per la tenuta dell'accusa, provare l'elemento soggettivo (dolo intenzionale) e l'evento dannoso/di profitto privato; l'assenza di tali accertamenti può determinare l'assoluta improcedibilità della fattispecie penale

Testo integrale

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