Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03766/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario vicino)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una proprietaria di immobile vicino a un esercizio commerciale, che chiedeva la rimozione di un dehor asseritamente illecito e la cessazione di immissioni rumorose derivanti dalla diffusione di musica in orario serale. Il tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo sopravvenuta la carenza di legittimazione passiva della società convenuta per cessione dell’azienda a terzi nel corso del giudizio e, comunque, la cessazione della materia del contendere per la rimozione del dehor e la cessazione dell’attività serale di karaoke. In cassazione la ricorrente ha dedotto, in sintesi, quattro censure: violazione dell’art. 102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario dei locali, assumendo la natura reale dell’azione inibitoria contro le immissioni; erronea declaratoria di cessazione della materia del contendere e di carenza di legittimazione passiva; erronea valutazione della persistenza dell’interesse ad agire nonostante la cessazione del karaoke; violazione dell’art. 111 Cost. per avere il giudice di merito escluso la prosecuzione del giudizio nei confronti della parte originaria dopo la cessione d’azienda.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura relativa al litisconsorzio necessario. Ha affermato che, poiché la domanda non era limitata a inibire il comportamento dell’autore materiale delle immissioni, ma mirava anche a ottenere opere di trasformazione della proprietà idonee a impedire in via definitiva il ripetersi del danno, il contraddittorio doveva essere integrato nei confronti del proprietario dell’immobile. Per effetto di tale vizio processuale, la sentenza impugnata è stata dichiarata nulla e la causa è stata rinviata al Tribunale di Asti in diversa composizione, anche per le spese. Gli ulteriori motivi sono rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    La domanda che richiede un accertamento o un provvedimento destinato a incidere stabilmente sulla situazione del fondo o dell’immobile può imporre la partecipazione di tutti i soggetti titolari del rapporto sostanziale, pena nullità per mancata integrazione del contraddittorio.

  • art. 354 c.p.c.

    In presenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario non rispettato, il giudice d’appello deve rimettere la causa al primo giudice.

  • art. 383, terzo comma, c.p.c.

    La cassazione, rilevato il vizio processuale, dispone il rinvio al giudice di merito competente per la rinnovazione del giudizio.

  • art. 844 c.c.

    L’azione inibitoria contro le immissioni può assumere natura reale e essere assimilata alla negatoria servitutis quando miri al divieto definitivo delle immissioni rispetto al fondo vicino.

  • art. 2058 c.c.

    L’azione contro le immissioni ha invece carattere personale quando l’attore si limiti a chiedere l’eliminazione del comportamento illecito dell’autore materiale, senza incidere stabilmente sul diritto del proprietario del fondo.

  • art. 907 c.c.

    Richiamato nei motivi assorbiti come norma asseritamente violata in tema di distanze e tutela contro le opere e le utilizzazioni incidenti sul fondo vicino.

  • art. 949 c.c.

    Richiamato nei motivi assorbiti a sostegno della qualificazione reale della domanda e della persistenza dell’interesse ad agire.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato nei motivi assorbiti in relazione alla prospettata illiceità delle immissioni e al possibile futuro profilo risarcitorio.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nei motivi assorbiti in relazione alla successione nel diritto controverso e alla prosecuzione del giudizio dopo la cessione d’azienda.

Massime di principio

  • L’azione volta a far cessare immissioni provenienti da un immobile vicino è reale quando l’attore chiede un divieto definitivo e incide sulla situazione giuridica del fondo; in tal caso deve essere proposta contro tutti i titolari del rapporto sostanziale interessato.
  • Se la domanda contro le immissioni mira soltanto a ottenere la cessazione del comportamento illecito dell’autore materiale, senza incidere stabilmente sulla proprietà o sul fondo, l’azione conserva natura personale e non richiede necessariamente la partecipazione del proprietario.
  • Quando in appello emerga la mancata partecipazione di un litisconsorte necessario, il giudice deve rimettere la causa al primo giudice, con conseguente nullità della sentenza resa in violazione del contraddittorio.
  • La qualificazione della domanda di tutela contro le immissioni dipende dal contenuto concreto del petitum e non dalla sola fonte materiale del fenomeno dannoso.

Come è indicizzato

MaterieLitisconsorzio necessarioImpugnazioniProprietàResponsabilità da cose e animali
RamiProcesso civileDiritti realiResponsabilità civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoNesso di causalitàOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.