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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35393/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che ha confermato l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, precedentemente sospesa per lo stato di detenzione. Il difensore ha dedotto errata applicazione dell'art. 14 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sostenendo che la corte territoriale si è basata su elementi datati senza un aggiornamento della pericolosità attuale, non ha valutato adeguatamente che un procedimento era stato archiviato per particolare tenuità del fatto, che in altro procedimento vi era stata assoluzione per una delle fattispecie contestate, e che le restanti condotte risalgono al 2018 e non al 2020 come indicato dai giudici.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il motivo infondato: ha ricordato il limite della sindacabilità in materia prevenzionale (possibile solo la censura per violazione di legge o per motivazione apparente) e ha valutato che la corte territoriale ha assolto all'obbligo di verificare l'attualità della pericolosità ai sensi dell'art. 14, acquisendo e motivando le informazioni richieste alle amministrazioni competenti. La Corte ha ritenuto irrilevante l'archiviazione per particolare tenuità ai fini della valutazione della pericolosità, ha dato rilievo al fatto che l'assoluzione riguardava solo una delle molteplici condotte contestate e ha considerato provate rapporti e numerose frequentazioni con soggetti pregiudicati. Ha inoltre precisato che nel procedimento di prevenzione rileva la valutazione complessiva di condotte sintomatiche di pericolosità sociale e non l'accertamento di singoli reati come nel processo penale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    L'art. 14 impone al giudice, quando l'esecuzione della sorveglianza speciale è stata sospesa per detenzione, di verificare l'attualità della pericolosità sociale acquisendo informazioni presso l'amministrazione penitenziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e gli organi di polizia giudiziaria. Nel caso in esame la Corte territoriale ha adempiuto a tale obbligo e ha motivato le ragioni per cui le notizie acquisite confermavano la pericolosità attuale.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014

    Principio secondo cui il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione è limitato alla violazione di legge; è esclusa la sindacabilità per manifesta illogicità ma ammessa la censura per motivazione apparente che configuri violazione dell'obbligo motivazionale. Tale principio è stato applicato per verificare la regolarità della motivazione del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di prevenzione il giudizio riguarda la complessiva pericolosità sociale e non l'accertamento puntuale di singoli reati: archiviazioni o assoluzioni relative a specifici fatti possono risultare irrilevanti se permangono altri elementi sintomatici di pericolosità.
  • Quando l'esecuzione di una misura è stata sospesa per detenzione, il giudice deve verificare l'attualità della pericolosità acquisendo informazioni aggiornate da amministrazione penitenziaria, autorità di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria; la mancata acquisizione o motivazione su queste informazioni può essere censurata per carenza motivazionale.
  • Un'archiviazione per particolare tenuità del fatto non equivale automaticamente a prova della cessazione della pericolosità sociale, specie se si tratta di decisioni basate sulla tenuità e non sull'assenza di elementi di pericolosità.
  • La presenza di frequenti rapporti o contatti con soggetti pregiudicati costituisce elemento significativo per valutare l'attualità della pericolosità sociale.
  • In cassazione per misure di prevenzione la sindacabilità dei fatti è ristretta: si possono invocare violazioni di legge e difetti di motivazione, ma non la mera rivalutazione logica delle risultanze di fatto.

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