Corte di giustizia, Ordinanza C-599/24
Order of the Vice-President of the Court of 4 October 2024. — Accord Healthcare SL v Ferring Pharmaceuticals A/S and European Commission. — Appeal – Intervention – Public health – Medicinal product for human use – Decision granting marketing authorisation for the medicinal product Degarelix Accord – Action for annulment – Time limits – Force majeure or unforeseeable circumstances – Dismissal. — Case C-599/24 P(I)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Vicepresidente della Corte ha respinto l’impugnazione di Accord Healthcare SL contro il rigetto della sua domanda di intervento nel giudizio di annullamento relativo all’autorizzazione di immissione in commercio del medicinale Degarelix Accord. La Corte ha ribadito che la deroga ai termini processuali prevista dall’articolo 45 dello Statuto richiede circostanze eccezionali in senso stretto, con un elemento oggettivo e uno soggettivo, qui non dimostrati. Irrilevanti, inoltre, il richiamo al diritto di proprietà, alla tempestività della reazione interna e all’assenza di pregiudizio per le altre parti.
Impugnazione contro il rigetto di un intervento tardivo: applicazione dell'articolo 45 dello Statuto della Corte per superare il termine di sei settimane previsto dal regolamento di procedura del Tribunale.
La questione giuridica
Se un’istanza di intervento presentata oltre il termine di sei settimane dall’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale possa essere comunque ammessa in applicazione dell’articolo 45 dello Statuto della Corte, in presenza di asserite circostanze eccezionali, forza maggiore o imprevedibilità, e se gli argomenti fondati sul diritto di proprietà, sulla rapidità della reazione e sulla mancata notifica personale possano giustificare la deroga al termine.
Principio di diritto
L’istanza di intervento tardiva non può essere ammessa invocando l’articolo 45 dello Statuto se il ritardo non dipende da circostanze anomale estranee alla parte e se quest’ultima non dimostra di aver adottato misure adeguate per prevenirne le conseguenze; il diritto di proprietà, la brevità della deroga richiesta, la mancanza di pregiudizio per le altre parti e la sola asserita rapidità di reazione dopo l’avviso dei propri difensori non bastano a integrare forza maggiore o circostanze imprevedibili. La Corte ha quindi confermato il rigetto dell’intervento e ha respinto integralmente l’impugnazione.
Norme richiamate
- Articolo 57 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 143, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 79 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regolamento (CE) n. 726/2004
Impugnazione contro il rigetto dell’intervento tardivo in una controversia su autorizzazione all’immissione in commercio
La pronuncia è un’ordinanza della Vicepresidente della Corte di giustizia resa in sede di impugnazione ex articolo 57 dello Statuto. La controversia riguarda un giudizio di annullamento promosso contro una decisione della Commissione che aveva concesso l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano Degarelix Accord, nell’ambito della disciplina del regolamento (CE) n. 726/2004.
Fatti e procedimento dinanzi al Tribunale
Ferring Pharmaceuticals A/S aveva proposto ricorso per l’annullamento della decisione di esecuzione della Commissione C(2023) 6669 final del 29 settembre 2023. Nel procedimento dinanzi al Tribunale, Accord Healthcare SL aveva chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione, ma la domanda era stata presentata il 17 maggio 2024, dopo la scadenza del termine di sei settimane previsto dall’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, termine calcolato dalla pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 79 dello stesso regolamento.
Decisione del Tribunale impugnata
Il Presidente dell’Eighth Chamber del Tribunale aveva respinto la domanda di intervento ritenendola tardiva, poiché il termine era scaduto il 16 maggio 2024. Da qui l’impugnazione di Accord Healthcare SL, che chiedeva alla Corte di annullare l’ordinanza e di autorizzare il proprio intervento.
Motivo di impugnazione e argomenti della ricorrente
La ricorrente ha dedotto un solo motivo, fondato sulla violazione dell’articolo 45 dello Statuto della Corte, sostenendo che il ritardo era dovuto a circostanze eccezionali indipendenti dalla sua volontà. In particolare, ha invocato:
- le possibili conseguenze della causa sul proprio diritto di proprietà, tutelato dall’articolo 17 della Carta;
- la rapidità con cui ha depositato l’istanza una volta informata dai propri avvocati dell’esistenza del ricorso;
- la brevità della deroga al termine richiesta e l’assenza di pregiudizio per le altre parti;
- il fatto di non essere stata notificata personalmente della proposizione del ricorso, sostenendo che non si potesse pretendere una consultazione sistematica della Gazzetta ufficiale.
Ragionamento della Corte
La Corte ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto, nessun diritto può essere pregiudicato dalla scadenza di un termine se l’interessato dimostra l’esistenza di circostanze imprevedibili o di forza maggiore. Secondo la giurisprudenza richiamata, tale nozione comprende:
- un elemento oggettivo, cioè circostanze anormali ed estranee alla persona interessata;
- un elemento soggettivo, cioè l’obbligo di adottare misure appropriate per evitare le conseguenze dell’evento anomalo senza sacrifici irragionevoli.
La Corte ha escluso che le conseguenze economico-patrimoniali della controversia potessero incidere sulla verifica di tali condizioni, perché queste attengono soltanto alla natura delle circostanze che hanno determinato il superamento del termine e al comportamento tenuto dalla parte per fronteggiarle.
Ha poi ritenuto irrilevante l’argomento secondo cui Accord Healthcare aveva agito rapidamente dopo essere stata informata dai propri avvocati, osservando che errori di dipendenti o di prestatori di servizi utilizzati nella gestione dell’attività non costituiscono circostanze estranee alla parte e non possono integrare forza maggiore. Per la stessa ragione, non è stata operata alcuna distinzione tra il comportamento della parte e quello dei suoi difensori.
La Corte ha inoltre affermato che la brevità della deroga richiesta e l’assenza di effetti negativi per le altre parti non sono decisive, poiché l’applicazione rigorosa delle regole processuali tutela anche la certezza del diritto e impedisce discriminazioni o arbitrii nell’amministrazione della giustizia. Infine, la mancata notifica personale della proposizione del ricorso non è stata considerata circostanza anomala, essendo normale che l’informazione al pubblico avvenga mediante l’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Decisione e dispositivo
La Corte ha quindi respinto il motivo unico di impugnazione e ha confermato il rigetto della domanda di intervento. In conseguenza, l’impugnazione è stata respinta in toto. Quanto alle spese, la Corte ha stabilito che Accord Healthcare SL sopporti le proprie spese, rilevando che la decisione era intervenuta prima della notificazione dell’impugnazione alle altre parti e quindi prima che queste potessero sostenere costi.
Principio affermato
La deroga ai termini processuali prevista dall’articolo 45 dello Statuto opera solo in presenza di circostanze eccezionali, imprevedibili o di forza maggiore, caratterizzate da un fattore estraneo alla parte e dalla prova che essa abbia adottato misure idonee a prevenire le conseguenze dell’evento. Non bastano il richiamo a un interesse patrimoniale coinvolto nella controversia, la rapidità della reazione interna, la limitata durata della deroga richiesta o l’assenza di pregiudizio per le altre parti.
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