Cassazione Penale, Sentenza n. 857/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Strada impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione e per bancarotta fraudolenta documentale. Contestava: (1) l'erronea applicazione degli artt. 216 e 219 Legge fallimentare e vizi di motivazione in relazione alla contestata distrazione di somme dal conto della società (mancata prova del dolo concorsuale, assenza di prova che le somme fossero utilizzate per scopi estranei alla società e mancata chiara quantificazione dell'importo distratto); (2) l'inosservanza dell'art. 216 L. fall. e vizi di motivazione quanto alla bancarotta documentale (mancata dimostrazione del dolo specifico consistente nella volontà di arrecare pregiudizio ai creditori e rilievo che gran parte della documentazione era stata consegnata alla curatela); (3) il diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 219, terzo comma, L. fall.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo: la motivazione della Corte d'appello è carente sulla prova del dolo concorsuale del liquidatore, non chiarisce l'ammontare e la natura delle somme ritenute 'distratte' e non prova il dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale. Per tali ragioni la sentenza impugnata è annullata e rinviata per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano, lasciando alla Corte distrettuale la piena autonomia di valutazione nei limiti di correggere i vizi motivazionali indicati. Non è stata confermata nel merito la condanna; la decisione di cassazione ha disposto la rinnovazione del giudizio di merito.
Norme richiamate
art. 216 Legge fallimentare
La norma disciplina la bancarotta per distrazione; la Corte ha rilevato che la sua applicazione richiede prova adeguata del fatto materiale e soprattutto dell'elemento soggettivo (dolo) e di una chiara individuazione delle somme distratte, pena la carenza motivazionale.
art. 219 Legge fallimentare
La norma riguarda le circostanze attenuanti e le sanzioni; la Corte ha sottolineato che, per valutare l'applicabilità dell'attenuante (anche quella di cui al terzo comma), è necessaria una motivazione precisa circa la natura e l'entità della distrazione e il ruolo del convenuto.
art. 219, terzo comma, Legge fallimentare
Riferita dal ricorrente come attenuante invocata; la Corte ha ritenuto che, senza chiara determinazione dell'oggetto della distrazione e del dolo, non sia possibile una valutazione corretta dell'eventuale attenuante.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n.176)
Norma richiamata in relazione alla richiesta di discussione orale; rilevata l'applicabilità e la richiesta del difensore ai sensi della disciplina processuale emergenziale.
art. 16, decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (conv. L. 25/02/2022, n.15)
Norma citata per la proroga della disciplina processuale relativa alla discussione orale; utilizzata per fondare la richiesta di discussione in udienza.
art. 173, comma 1, disposizioni attuative c.p.p.
Richiamato per delimitare l'enunciazione dei motivi di ricorso nei limiti consentiti; la Corte ha considerato i motivi nei limiti di ammissibilità indicati.
Massime di principio
- Per condannare per bancarotta per distrazione è indispensabile provare il dolo specifico del concorrente (liquidatore) e quantificare chiaramente le somme distratte; mere deduzioni sulla titolarità del ruolo non bastano.
- La posizione di garanzia del liquidatore richiede una motivazione specifica che colleghi i suoi comportamenti alla volontà di appropriarsi o destinare indebitamente risorse societarie; non è sufficiente richiamare genericamente il ruolo.
- In caso di bancarotta documentale occorre dimostrare il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori attraverso l'occultamento o la distruzione delle scritture; la semplice mancanza di documentazione non prova automaticamente tale dolo se esistono elementi contrari (es. consegna di documenti).
- La Corte di merito deve indicare con chiarezza se l'oggetto della distrazione è costituito dai corrispettivi dei clienti o da emolumenti dell'amministratore, e come ciascuna voce incida sulla massa distratta; l'indeterminatezza preclude una valida valutazione e l'applicazione di attenuanti.
- Il rinvio per nuovo esame è la conseguenza corretta quando sussistono vizi motivazionali sulla ricostruzione fattuale o sulla prova dell'elemento soggettivo; il giudice di rinvio ha piena autonomia ma non può ripetere i medesimi vizi.
- In situazioni simili, la difesa dovrebbe evidenziare la mancanza di prova del dolo e richiedere la precisa quantificazione delle somme contestate; l'accusa deve ricostruire i movimenti contabili e dimostrare il carattere personale delle spese oggetto di contestazione.
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