Sentenza n. 1462/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 340/2025, relativa all’attribuzione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2017/2018, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 340/2025, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva, aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti e aveva condannato il Ministero all’erogazione di complessivi euro 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione al saldo. Nonostante la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva attivato la Carta né accreditato le somme dovute. È stata quindi chiesta l’attuazione del giudicato, con determinazione delle modalità esecutive, nonché la nomina preventiva di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, poiché risultavano comprovati il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha affermato che una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli esecutivi attuabili mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accolto il ricorso rilevando che il Ministero non aveva dimostrato l’adempimento del comando giudiziale. Ha ordinato all’Amministrazione di attribuire alla ricorrente la Carta elettronica per gli anni scolastici 2017/2018, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi euro 1.500,00, oltre interessi di legge, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale perdurante inottemperanza ha nominato Commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, assegnando al commissario un ulteriore termine di 60 giorni. Il compenso commissariale, ove dovuto, è posto a carico dell’Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 550,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti
Costituisce la base normativa del beneficio economico oggetto della sentenza civile da eseguire in ottemperanza.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine dilatorio, successivo alla notificazione della sentenza esecutiva, integra uno dei presupposti per proporre l’azione di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione debitrice.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
titoli esecutivi e altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario
Consente l’attuazione mediante ottemperanza delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando l’Amministrazione non vi dia esecuzione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso eventualmente spettante al Commissario ad acta, da effettuarsi con separato decreto collegiale.
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, che imponga a una pubblica amministrazione l’erogazione di una prestazione o l’adozione di un’attività amministrativa, può essere attuata mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
- L’azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile quando il giudicato sia stato notificato in forma esecutiva e sia decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione deve dimostrare l’avvenuto adempimento del comando giudiziale; in mancanza di elementi idonei a provare l’esecuzione, il ricorso deve essere accolto.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento, determinare le modalità esecutive necessarie e nominare sin dall’origine un Commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva qualora l’Amministrazione resti inadempiente oltre il termine assegnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1133/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1134/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1135/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1136/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1137/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1138/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →