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Sentenza

Sentenza n. 1205/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'esatta ottemperanza della sentenza n. 4 del 03.01.2025, emessa dal Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro;

Giustizia amministrativa202600162

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, n. 4 del 3 gennaio 2025, che riconosceva il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici indicati in ricorso

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per l’esatta ottemperanza della sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, n. 4 del 3 gennaio 2025, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per € 500 per ciascuno degli anni scolastici indicati nel ricorso di lavoro, e il Ministero era stato condannato ad adottare gli adempimenti necessari all’accredito, oltre interessi o rivalutazione. Deduceva che, nonostante la rituale notificazione della sentenza, il Ministero non vi aveva dato esecuzione e chiedeva l’integrale attuazione del giudicato.

La decisione

Nel corso del giudizio di ottemperanza il Ministero ha documentato l’avvenuto accredito del voucher il 26 febbraio 2026, dopo la notificazione del ricorso e la sua iscrizione a ruolo il 15 febbraio 2026. Poiché la pretesa soggettiva azionata era stata integralmente soddisfatta, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. In ragione della soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che aveva adempiuto solo dopo l’avvio del giudizio, l’ha condannata a pagare ai difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari, € 300 oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, se e nella misura in cui corrisposto.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

    La disposizione è richiamata quale disciplina del giudizio di ottemperanza; la sentenza non ne enuncia una specifica interpretazione, ma dichiara cessata la materia del contendere dopo l’integrale adempimento del giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

    La norma è richiamata nel quadro processuale della decisione, che prende atto del soddisfacimento della pretesa e dichiara cessata la materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale soddisfacimento della pretesa azionata mediante esecuzione del giudicato intervenuta nel corso del processo comporta la cessazione della materia del contendere.
  • Quando l’Amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la notificazione e l’iscrizione a ruolo del ricorso per ottemperanza, la soccombenza virtuale può giustificare la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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