Sentenza n. 1205/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'esatta ottemperanza della sentenza n. 4 del 03.01.2025, emessa dal Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, n. 4 del 3 gennaio 2025, che riconosceva il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici indicati in ricorso
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha proposto ricorso per l’esatta ottemperanza della sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, n. 4 del 3 gennaio 2025, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per € 500 per ciascuno degli anni scolastici indicati nel ricorso di lavoro, e il Ministero era stato condannato ad adottare gli adempimenti necessari all’accredito, oltre interessi o rivalutazione. Deduceva che, nonostante la rituale notificazione della sentenza, il Ministero non vi aveva dato esecuzione e chiedeva l’integrale attuazione del giudicato.
La decisione
Nel corso del giudizio di ottemperanza il Ministero ha documentato l’avvenuto accredito del voucher il 26 febbraio 2026, dopo la notificazione del ricorso e la sua iscrizione a ruolo il 15 febbraio 2026. Poiché la pretesa soggettiva azionata era stata integralmente soddisfatta, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. In ragione della soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che aveva adempiuto solo dopo l’avvio del giudizio, l’ha condannata a pagare ai difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari, € 300 oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, se e nella misura in cui corrisposto.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
La disposizione è richiamata quale disciplina del giudizio di ottemperanza; la sentenza non ne enuncia una specifica interpretazione, ma dichiara cessata la materia del contendere dopo l’integrale adempimento del giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
La norma è richiamata nel quadro processuale della decisione, che prende atto del soddisfacimento della pretesa e dichiara cessata la materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale soddisfacimento della pretesa azionata mediante esecuzione del giudicato intervenuta nel corso del processo comporta la cessazione della materia del contendere.
- Quando l’Amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la notificazione e l’iscrizione a ruolo del ricorso per ottemperanza, la soccombenza virtuale può giustificare la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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