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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20250/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società acquirente di un complesso immobiliare ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio, aveva confermato la rettifica e liquidazione dell'imposta di registro, con irrogazione di sanzioni e interessi, sul valore dell'immobile oggetto di un atto di compravendita stipulato e registrato nell'aprile 2012. Il ricorso era affidato a sei motivi, ma il testo della decisione non ne riporta il contenuto analitico, perché la causa si è definita prima dell'esame nel merito per intervenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato e istanza congiunta delle parti di cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, rilevando che le parti avevano congiuntamente chiesto tale esito a seguito dell'annullamento in autotutela dell'atto impositivo. Ha precisato che la declaratoria opera come cassazione senza rinvio, poiché viene meno ogni ragione di contrasto e le sentenze di merito non sono più attuali né idonee a regolare il rapporto tra le parti. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate. È stato inoltre escluso l'ulteriore versamento del contributo unificato, poiché la disciplina dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica nei casi di estinzione per cessata materia del contendere, essendo prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica all'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ma solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, sopravviene l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato e le parti chiedono congiuntamente la cessazione della materia del contendere, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio.
  • La declaratoria di cessata materia del contendere comporta la rimozione delle sentenze di merito non più attuali e opera, sul piano processuale, come cassazione senza rinvio, perché non residua un contrasto da regolare.
  • La disciplina dell'ulteriore contributo unificato prevista dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 è di stretta interpretazione e non può essere estesa ai casi di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
  • In presenza di soluzione concordata della controversia, le spese dell'intero giudizio possono essere integralmente compensate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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